Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18651 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18651 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RELLINI DANIELE nato il 08/04/1967 a FIRENZE

avverso la sentenza del 06/06/2017 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rellini Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 giugno 2017 con la
quale il G.i.p. presso il Tribunale di Firenze applicava, sull’accordo delle parti, la pena di mesi cinque di
reclusione ed euro 1.000,00 di multa a titolo di aumento in continuazione sulla pena originariamente
irrogata nei sui confronti – di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa – per altro, analogo,
reato di trasporto di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del D.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato.
Contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnazione, il Giudice di merito ha dato conto della
valutazione effettuata circa la congruità della pena sopra indicata.
V’è altresì da ribadire, sulla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in
tema di sentenza di applicazione della pena è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi
concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi – nel caso di specie evidentemente non
configurabile – di pena illegalmente determinata (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv.
254980).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di eccessività della pena.

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