Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18650 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18650 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRARO MAJRIZIO nato il 06/07/1974 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Capraro Maurizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22
novembre 2016 con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che
lo condannava alla pena di anno uno, mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per i reati – fra
loro unificati sotto il vincolo della continuazione – di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
di cui ai capi sub 148), 149) e di cui alla contestazione suppletiva del 25 marzo 2014, previa
riqualificazione nell’autonoma fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

pena – che doveva essere rideterminata in senso più favorevole all’imputato per effetto della sentenza di
incostituzionalità n. 32/2014 – nonché in punto di accertamento della penale responsabilità, per avere i
Giudici di merito fondato il loro convincimento su dichiarazioni testimoniali prive di riscontri circa tempi e
modalità di consegna. Si lamentano, inoltre, vizi della motivazione riguardo alla mancata assunzione di
una prova decisiva (certificati del casellario e carichi pendenti relativi ad alcuni testi), nonché in ordine
alla mancata concessione delle attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis
„cod. pen. e dell’istituto della messa alla prova con relativa sospensione del processo.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità dei motivi, siccome diversi
da quelli consentiti nel giudizio di legittimità, genericamente prospettando – pur a fronte di un duplice,
conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto da una motivazione non apparente ed
immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen. – una serie di deduzioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa, o
alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione di questioni di merito già congruamente ed
esaustivamente affrontate dalla Corte d’appello, che nel richiamare le inequivoche risultanze offerte dal
compendio probatorio già vagliato dal primo Giudice ha motivatamente disatteso gli analoghi rilievi
difensivi in punto di affermazione della penale responsabilità, ponendo in evidenza, con argomenti
immuni dalla tipologia di vizi propriamente deducibili in questa Sede, sia le ragioni giustificative della
valutazione di sicura attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputato – peraltro
provenienti da acquirenti che risultavano diretti testimoni dei fatti e non certo da coimputati – sia gli
elementi di prova partitamente acquisiti per i reati di cessione di stupefacenti oggetto dei correlativi temi
d’accusa.
2.1. Correttamente motivato risulta, inoltre, in ragione dell’assenza di elementi positivamente
valutabili in tal senso, nonché dell’accertata reiterazione delle condotte delittuose oggetto della
regiudicanda, il denegato riconoscimento sia delle invocate attenuanti generiche, sia della su indicata
causa di esclusione della punibilità, mentre solo genericamente prospettata risulta, in ragione della
mancata specificazione del necessario connotato di decisività, l’ulteriore doglianza relativa alla mancata
assunzione della su indicata certificazione.
2.2. Manifestamente infondate, infine, devono ritenersi le residue ragioni di doglianza in punto di
dosimetria della pena (invero correttamente determinata tenendo conto sia dei limiti riconnessi
all’applicazione delle nuove fasce edittali, sia degli aumenti operati a titolo di continuazione esterna ed
interna, per quel che attiene alle plurime cessioni in favore del Sala, con riferimento alla più grave
fattispecie oggetto di contestazione suppletiva), nonché in ordine al diniego dell’istituto della messa alla
prova, avuto riguardo ai principii sul punto stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 43009 del

1.1. Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di dosimetria della

30/09/2015, Zoni, Rv. 265331), secondo cui nel giudizio di appello l’imputato non può chiedere la
sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., attesa
l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica
disciplina transitoria. (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del
procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in
vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della “lex mitior” da riferirsi esclusivamente

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

alle disposizioni che definiscono i reati e le pene).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA