Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18649 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18649 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VICARI CARMELO nato il 04/07/1980 a PALERMO

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 18 maggio 2017,

confermativa della decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha personalmente proposto ricorso per cassazione
Vicari Carmelo, deducendo vizi della motivazione in punto di valutazione delle prove e

2. Il ricorso è inammissibile, poiché si limita ad enunciare in forma del tutto generica ed
apodittica – pur a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento in fatto dei due
Giudici di merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen. – deduzioni sfornite qualsiasi elemento di confronto critico-argomentativo con le
ragioni giustificative linearmente esposte a sostegno del giudizio di penale responsabilità e
„dosimetria della pena, sostanzialmente risolvendosi nella mera sollecitazione ad effettuare
una diversa ed alternativa rivalutazione dei profili di merito, come tale del tutto preclusa
nella Sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in
favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta
equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

determinazione della pena.

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