Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18648 del 30/04/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18648 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TELARETTI ENRICO N. IL 01/07/1971 parte offesa nel procedimento
c/
GRIFFO ROSSELLA N. IL 24/04/1964
avverso l’ordinanza n. 4029/2010 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
09/11/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/senye le conclusioni del PG Dott. vvi
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Uditi dife or Avv.;
Data Udienza: 30/04/2015
51644/14 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. Enrico Telaretti ricorre a mezzo del difensore contro il decreto penale di
condanna emesso dal GIP di Palermo in data 9.11.2010 nei confronti di Rossella
Griffo, per reato ex art. 388 c.p., e divenuto esecutivo il 11.7.2013 dopo essere
stato notificato alla sola Griffo, chiedendone la revoca in quanto, nella qualità di
alla definizione del procedimento con tale rito.
1.1 Il
procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per
l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché, nelle more della procedura e
in tempi successivi alla formulazione del parere della parte pubblica, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede la facoltà della
persona offesa di opporsi, con efficacia vincolante, all’applicazione del rito
alternativo del decreto penale (sent. 23/2015 in relazione all’art. 459.1 c.p.p.).
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta non per ragioni addebitabili al
ricorrente, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30.4.2015
persona offesa dal reato, con l’atto di denuncia-querela si era opposto formalmente