Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18647 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18647 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

Sulla richiesta di rimessione proposta da:
ALONGI PASQUALE n. 5/6/1969
– ordinanza 629/2011 del 17/11/2014 del TRIBUNALE DI SIRACUSA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della
richiesta

,SC2)Bkisiffisco

Uditi i difensori avv. ISABELLA ALTANA e =D POGLIESE che hanno chiesto
l’accoglimento della richiesta
MOTIVI DELLA DECISIONE

Alongi Pasquale, imputato nel processo 3774/2010 in corso innanzi al
Tribunale di Siracusa, ha chiesto la rimessione del processo ad altra sede,
rappresentando situazioni che sono in grado di ingenerare il legittimo sospetto
rilevante ai sensi articolo 45 cod proc. pen. menomando l’imparzialità di
giudizio.
La richiesta è fondata.
Delle varie ipotesi di cui all’articolo 45 cod. proc. pen., quella prospettata
riguarda una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo
con i conseguenti motivi di legittimo sospetto e di condizionamento apparente
dell’ imparzialità dell’organo giudicante.
All’esito di una ampia giurisprudenza di legittimità in materia può affermarsi
che il principio generale in materia è il seguente: “…, per grave situazione locale

Data Udienza: 28/04/2015

debba intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante
l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolga e connotato da tale
abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un
pericolo concreto per la non imparzialità del Giudice (inteso come l’ufficio
giudiziario della sede in cui si svolga il processo di merito) o di un pregiudizio alla
libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e,
dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possano configurarsi solo in presenza
di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa”.
Con riferimento al caso particolare, in cui si prospettano situazioni createsi

nell’ambiente giudiziario del ristretto territorio (per popolazione e dimensione
conseguente degli uffici giudiziari), è opportuno richiamare la seguente decisione
di accoglimento di una richiesta ex art. 45 cod. proc. pen. : “La richiesta di
rimessione del procedimento deve essere fondata su circostanze gravi, tali da
legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala,
la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e
menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione
giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o
illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato. (In applicazione di tale
principio è stata ritenuta sussistente la grave situazione locale atta a legittimare
l’accoglimento della istanza di rimessione proposta da un avvocato, imputato in
un processo di diffamazione a seguito di accuse rivolte ai magistrati dell’Alto
Adige, in quanto la stessa Associazione di categoria della Magistratura locale con
un comunicato aveva evidenziato come tale condotta potesse pregiudicare i
diritti fondamentali dei clienti assistiti dall’istante). (Sez. 5, n. 41694 del
15/07/2011 – dep. 14/11/2011, Holzeisen, Rv. 251110)”. In tale ipotesi, pur con
la peculiarità dovuta al trattarsi della provincia di Bolzano, in cui il personale del
settore giustizia è assunto per permanere in quel territorio, si è dato rilievo al
trattarsi di un ambito giudiziario ristretto

(“A ciò si aggiunga come anche nella

successiva circolazione delle persone interessate all’Amministrazione della
Giustizia vi siano forti chiusure tali da determinare un ambiente giudiziario
territorialmente chiuso ed altamente omogeneizzato. Tale situazione di fatto, che
non può essere eccessivamente enfatizzata per non provocare ricadute di
generica discriminazione, serve, però, ad illustrare come la portata del
comunicato stampa posto in essere dai locali rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Magistrati, per conto dei Magistrati locali, nei confronti dell’odierna
ricorrente abbia una portata inversamente proporzionale alle dimensioni
territoriali del locale Foro”).
Ulteriori principi che vengono in questione nel caso di specie, sono

“Il

pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell’art. 45

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cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente
idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal
concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante” (Cass. Sez. 1,
sent. n. 6599 del 14/12/1995, dep. 09/01/1996, Rv. 203152).” e “La pendenza
di procedimenti penali a carico di magistrati non è di per sé sufficiente ad
integrare la ‘grave situazione locale’, tassativamente richiesta dall’art. 45 cod.
proc. pen., ai fini della rimessione, allorché non risulti che essa, pur nella sua
gravità, abbia proiettato un’ombra di indiscriminato sospetto e di generale

04/11/2014 – dep. 27/11/2014, Zagami, Rv. 261727)”.
Venendo al caso in esame:
Va premesso che la ricostruzione dei fatti di cui appresso è basata sugli atti
depositati dalla difensa del richiedente.
Si tratta, comunque, di atti depositati e, quindi, conosciuti alla pubblica
udienza del processo in corso presso il Tribunale, udienza all’esito della quale è
stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte.
Ciò risulta dal verbale di udienza allegato.
Va allora considerato come l’articolo 46 cod. proc. pen.

preveda la

immediata trasmissione da parte del giudice procedente, oltre che degli atti,
anche di “eventuali osservazioni” che, ovviamente, possono comprendere anche
quanto dedotto dalle altre parti processuali.
In conformità alla citata disposizione, quindi, è stato di fatto consentito un
possibile contraddittorio e la assenza di qualsiasi osservazione in ordine alla
documentazione prodotta ne consente la piena valutazione, non dovendosi
prospettare, allo stato, un rischio di parzialità.
Si devono quindi considerare numerosi fatti obiettivi – rammentandosi che
non rilevano ai fini del presente provvedimento i profili di fondatezza o meno
delle varie fattispecie di reato /violazioni disciplinari prospettate nei confronti di
vari soggetti, rilevando invece il clima di tensione locale che la situazione
obiettivamente comporta. Sintetizzando le lunghe osservazioni ed il corposo
materiale prodotto:
– un collaboratore di giustizia (Blandino) ; già inserito in contesti di
criminalità organizzata i ha riferito dei rapporti di Amara Giuseppe ed Amara
Piero, avvocati, con ambienti giudiziari di Siracusa che consentivano loro dì
conoscere con anticipo le misure cautelari a carico di personale di polizia e di
vantare tali stesse misure quale successo personale, così lasciando intendere al
collaboratore una loro capacità di condizionamento.
– Il collaboratore riferiva anche che i medesimi Amara avevano manifestato
astio nei confronti di Alongi, quando era dirigente del commissariato i ugusta,

sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso. (Sez. 5, n. 49612 del

indicando la loro volontà di danneggiarlo; anche nel suo caso avrebbero avuto
conoscenza anticipata di procedimenti a suo carico. Riferisce anche che Amara
Giuseppe vantava i suoi rapporti con la Procura di Siracusa utilizzandoli quale
mezzo di pressione nel contesto della politica locale, cui partecipava attivamente.

Presso il Tribunale di Messina era stata esercitata l’azione penale nei

confronti di magistrati della procura di Siracusa (Musco, Rossi, Campisi) e l’avv.
Amara per reato di abuso di ufficio. Vi era stata assoluzione ma la procura aveva
proposto impugnazione, non essendo quindi esaurito il procedimento.
– Alongi negli anni precedenti aveva svolto indagini a carico dell’avvocato

Amara e del sostituto procuratore Musco; aveva anche denunziato Amara Piero
per vari reati cui era conseguita la emissione di una sentenza di applicazione
della pena e la sospensione dell’Ordine degli Avvocati
– Il procedimento a carico del sostituto Musco fu archiviato ma intervenne
la procura generale della Cassazione in sede disciplinare, chiedendo e ricevendo
da Alongi una relazione sui fatti.
– Il procedimento a carico del sostituto Musco fu, quindi, riaperto e lo
stesso rinviato a giudizio per concussione innanzi alla autorità giudiziaria di
Messina. In tale processo Alongi è testimone..
– Tra il 2010 ed il 2011 la procura della repubblica di Siracusa apriva nove
procedimenti penali a carico di Alongi che, però, otteneva dalla procura generale
della Cassazione, ai sensi dell’art. 54 quater cod. proc. pen., la determinazione
della competenza territoriale del pubblico ministero di Messina ai sensi degli artt.
11 e 12 cod. proc. pen. .

Nel 2012 si aprivano altre azioni disciplinari nei confronti dei pubblici

ministeri Campisi, Musco e Rossi, anche con riferimento ai rapporti con la
famiglia Amara.
– La difesa ha rappresentato ulteriori elementi consistenti, tra l’altro, nel
probabile incrocio di ruoli tra testimoni ed imputati nei vari processi nati dalle
vicende di cui sopra; ha altresi riportato la notizia del rientro presso la procura
di Siracusa del sostituto Musco.
Poste queste premesse va considerato:
– si riferisce di accadimenti che toccano gli ambienti giudiziari di una piccola
realtà territoriale, ove è inevitabile il coinvolgimento nel tempo di tutti i pochi
pubblici ministeri in servizio nel processo in corso (tanto che in uno dei verbali di
udienza allegati risulta che a sostenere l’accusa era uno dei pubblici ministeri
sopraccitati).
– Appare indiscutibile che le vicende in questione abbiano creato condizioni
di tensione tra l’ imputato, il personale della procura ed avvocati con un ruolo
attivo anche nella politica locale e coinvolti in processi per r. p o orti opachi con

b

personale della procura che, tenuto conto del piccolo organico, finiscono per
riguardare di fatto tutto l’ufficio. Ovviamente non è interesse in questa sede
valutare fondatezza o meno delle varie anomalie contestate, rilevando solo la
ricaduta obiettiva sulla immagine di imparzialità.
– Le piccole dimensioni degli uffici giudiziari di Siracusa comportebbero il
necessario “incrocio” dei vari soggetti coinvolti nel processo, con possibili riflessi
negativi sulla serenità e correttezza del giudizio; come vi è stata una
partecipazione di uno dei PM coinvolti nelle vicende de quo al dibattimento,

questioni di organico, a rappresentare l’accusa nel processo a carico di Alongi r pur
ove questi è denunziante e testimone a suo carico.
Quanto detto non ha di per sé rilievo diretto quanto al rischio di imparzialità
del giudice (pur ponendosi comunque il tema della libera determinazione della
pubblica accusa) f essendo i giudici del tribunale del tutto fuori dalle vicende
riferite.
Ciononostante, si deve considerare che si è in presenza di una situazione
che incide sull’esercizio dell’attività della Procura, che si incrocia con la attività
di esponenti del foro locale e della polizia giudiziaria in relazione proprio al
particolare processo che vede imputato Alongi il cui particolare ruolo si è
indicato; inoltre, il tutto si realizza in un ambiente ristretto. Vi è allora un
rischio di seri condizionamenti o, comunque, di una immagine esterna di difficile
sottrazione dell’organo giudicante a condizionamenti obiettivi dovuti alla
particolare situazione ed in relazione, si ripete, allo specifico processo. Risultano
quindi le straordinarie condizioni, non altrimenti eliminabili, che l’art. 45 cod.
proc. pen. richiede per la remissione del processo ad altra sede, nel caso
particolare da individuarsi nella tribunale di Messina.
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta presentata da Alongi Pasquale, rimette il
processo al Tribunale di Messina. Dispone che la presente ordinanza sia
comunicata senza ritardo al Tribunale di Siracusa ed al Tribunale di Messina ai
sensi dell’art. 48, comma 4°, prima parte, cod. proc. pen..

appare anche possibile che il sostituto Musto possa vedersi obbligato, per

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