Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18647 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18647 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASSAR GIUSEPPE nato il 02/05/1986 a TERMINI IMERESE

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché i motivi, oltre che
genericamente formulati, sono diversi da quelli consentiti, proponendo – pur a
fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito,
sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità
e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., quello del Giudice d’appello, peraltro, in dimostrata rivalutazione
autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa, e come tale non consentita,
rivalutazione dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale
del Giudice di merito, quello, cioè, inerente alla determinazione della entità della
pena ed alla concessione delle attenuanti generiche, che nel caso di specie, di
contro, è stato congruamente ed esaustivamente giustificato sulla base di
puntuali – e dal ricorrente neanche prese in esame – argomentazioni,
rendendosi, come tale, del tutto immune dalla tipologia di vizi propriamente
deducibili in questa Sede, avuto riguardo, in particolare, alla già intervenuta
concessione delle attenuanti generiche, motivatamente bilanciate e ritenute
equivalenti alla contestata aggravante.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
delle
ammende.
Così deciso V1 febbraio 2018

spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa

1. Il difensore di Cassar Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 10 maggio 2017 con la quale la Corte d’appello di
Palermo ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio
abbreviato, lo condannava alla pena di anno uno di reclusione ed euro 1.400,00(:
di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di
determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
nella loro massima estensione.

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