Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18643 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18643 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOCEO BENEDETTO nato il 18/12/1968 a PALERMO

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi, oltre che genericamente
formulati, sono diversi da quelli consentiti, riproponendo – pur a fronte di un
duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., quello del Giudice d’appello, peraltro, in dimostrata rivalutazione
autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
sostanzialmente risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa, e come tale
non consentita, rivalutazione dei presupposti di esercizio di un potere
tipicamente discrezionale del Giudice di merito, quello, cioè, inerente alla
determinazione della entità della pena ed alla concessione delle attenuanti
generiche, che nel caso di specie, di contro, è stato congruamente ed
esaustivamente giustificato sulla base di puntuali – e dal ricorrente neanche
prese in esame – argomentazioni, rendendosi, come tale, del tutto immune dalla
tipologia di vizi propriamente deducibili in questa Sede, avuto riguardo, in
particolare, alle implicazioni sottese all’apprezzamento del tipo di recidiva in
concreto riconosciuta, alla obiettiva gravità della condotta delittuosa oggetto
della regiudicanda ed alla non occasionale propensione al delitto coerentemente
ricollegata agli innumerevoli, ed anche specifici, precedenti penali a carico.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

1. Il difensore di Moceo Benedetto ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 7 giugno 2017 con la quale la Corte d’appello di Palermo
ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato,
ritenuta l’equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata recidiva reiterata
e specifica, lo condannava alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73y comma 5, d.P.R. n.
309/1990.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di
determinazione della pena ed erronea applicazione della recidiva.

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