Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18642 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18642 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOCI DOMENICO N. IL 26/07/1958
nei confronti di:
CIRILLO BERNARDO N. IL 12/01/1942
avverso la sentenza n. 1917/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANZARO, del 06/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. bZ0 4-àstrto
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Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6.11.2013 il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di CIRILLO Bernardo,
imputato del reato di cui all’art. 323 cod. pen. , quale dirigente del
servizio SPISAL, sia in danno di VOCI Domenico, per il disposto
trasferimento ad altra sede in data 22.4.2005, che in vantaggio di
MARINO Mario e FODERARO Pasquale perchè proposti per la nomina –

perché in fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte offesa VOCI
Domenico, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell’art. 425
cod. proc. pen. in relazione alla erronea regola di giudizio applicata nella
specie, propria del giudizio dibattimentale nonchè violazione dell’art. 21
I. n. 833/79 e 323 cod. pen.. Oggetto della vicenda processuale secondo il ricorrente – era la condotta dell’imputato che aveva impedito
al VOCI ( ed altri tecnici della prevenzione) di svolgere le funzioni
ispettive di sua esclusiva competenza, procurandosi l’ingiusto vantaggio
di eliminare personale non gradito rispetto ai suoi obiettivi personali
sostituendolo con soggetti di suo gradimento ( assistenti tecnici) ai quali
procurava il vantaggio economico correlato alla indennità giudiziaria. Il
G.U.P. avrebbe erroneamente affermato che la qualifica di U.P.G. spetta,
ai sensi dell’art. 21 I.n. 833/79, a tutti coloro che di fatto svolgono
funzioni ispettive e di controllo e, quindi, anche agli assistenti tecnici.
Inoltre, erroneamente sarebbe stato affermato che la Regione abbia
effettuato una istruttoria relativamente alle nomine del FODERARO e
MARINO, essendosi in tali casi solo recepita la proposta del Direttore
dello SPISAL; inoltre, del pari errata è l’affermazione secondo la quale
anche altri direttori avrebbero richiesto la qualifica di UPG per altri
assistenti tecnici; ancora, la condotta del CIRILLO non coinvolgerebbe il
solo VOCI ma anche la Azienda Sanitaria. Infine, errata sarebbe
l’affermata non determinante condotta dell’imputato rispetto alla
attribuzione della qualifica da parte del Prefetto, stante la illegittima
rappresentazione di fatti da parte del proponente.

1

rispettivamente in data 21.11.2008 e 18.2.2008 – di Ufficiali di P.G.,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1. Inammissibile è la dedotta violazione della regola di giudizio che

essendo indicate quali valutazioni effettuate dal Giudice avrebbero
travalicato detta regola di giudizio.
2. Il Giudice è pervenuto alla sentenza liberatoria ritenendo insussistente
sotto il profilo oggettivo e soggettivo il contestato delitto di abuso di
ufficio, peraltro oggetto di una sollecitata riformulazione da parte della
stessa accusa.
3. Con riguardo alla ipotesi in danno del VOCI, relativa al suo trasferimento
di ufficio ad altra sede disposto il 22.4.2005, la sentenza rileva che – non
solo – non risulta essere stata contestata alcuna norma in violazione
della quale detto trasferimento sarebbe stato disposto, né tale violazione
si desume dagli atti del processo ma che, in ogni caso, detta condotta
risulterebbe ampiamente prescritta sin dal 22.10.2012.
4. Quanto alle condotte in favore del MARINO e del FODERARO, il Giudice da un lato – rileva la infondatezza della prospettazione del VOCI
secondo la quale dette vicende sarebbero parte di un unico programma
criminoso ai danni dello stesso VOCI, trattandosi di vicende verificatesi
oltre tre anni dopo il trasferimento del VOCI; dall’altro, ha escluso
qualsiasi illegittimità nelle proposte in questione fatte dal CIRILLO,
spettando – ai sensi dell’art. 21 comma 3 I. n. 833/1978 – l’attribuzione
della qualifica di UPG ai soggetti che esercitano, in concreto, funzioni
ispettive e di vigilanza.
5. Ebbene, è palese la assoluta genericità del ricorso per il solo capo della
sentenza – quello relativo al presunto abuso in danno – rispetto al quale
il ricorrente è legittimato al ricorso.
6. Quanto alle successive vicende che hanno ad oggetto i presunti abusi in
favore dei MARINO e del FODERARO, è del tutto evidente il difetto di
legittimazione del ricorrente.
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa della ammende.

2

presiede all’udienza preliminare perché palesemente generico, non

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21.4.2015.

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