Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18642 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18642 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUNGARO GIAN BATTISTA nato il 10/05/1974 a VIGEVANO

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia perché
contiene censure diverse da quelle consentite nella Sede di legittimità.
I Giudici di merito, invero, hanno compiutamente esaminato e
motivatamente disatteso le obiezioni difensive, del tutto identiche nel loro
contenuto a quelle già dedotte in sede di gravame, ponendo in rilievo, sulla base
di argomenti linearmente esposti in punto di fatto ed immuni da vizi logicogiuridici rilevabili in questa Sede, le circostanze relative all’accertato
allontanamento dell’imputato dalla propria abitazione, ove si sarebbe dovuto
trovare in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, irrilevanti
dovendosi ritenere, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento,
ovvero i motivi che hanno indotto il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato
custodiale (Sez. 6, a n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977).
Le formulate doglianze, invero, si limitano genericamente a contestare la
valutazione delle prove concordemente effettuata dai Giudici di merito nei
termini in motivazione puntualmente descritti, ritenendo la stessa non plausibile
e proponendo, in tal guisa, un’alternativa rilettura delle modalità di svolgimento
del fatto che, in questa Sede, non può trovare alcun ingresso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

1. Il difensore di Lungaro Gian Battista ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 4 luglio 2017 con la quale la Corte d’appello di Palermo
ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui
all’art. 385, comma 3, cod. pen.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di accertamento della
penale responsabilità, sotto il profilo della mancanza di prova della volontà di
violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta
autorizzazione, essendosi l’imputato allontanato solo pochi metri dalla propria
abitazione, al fine di aiutare la moglie ed i figli a scendere dalla macchina, senza
creare alcun pregiudizio ai controlli da parte degli organi a ciò preposti.

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