Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18641 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18641 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUBINO ROBERTINO nato il 12/05/1971 a PALERMO

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono diversi da quelli consentiti,
riproponendo – pur a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento
dei Giudici di merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi
di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quello del Giudice d’appello, peraltro, in
dimostrata rivalutazione autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento
sanzionatorio – deduzioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del
Giudice di merito, quello, cioè, inerente alla determinazione della entità della
pena ed alla concessione delle attenuanti generiche, che nel caso di specie, di
contro, è stato congruamente ed esaustivamente giustificato sulla base di
puntuali argomentazioni incentrate sulla gravità intrinseca del fatto e sulla
superfluità delle ammissioni dall’imputato rese in sede dibattimentale,
rendendosi, come tale, del tutto immune dai vizi logico-giuridici propriamente
deducibili in questa Sede.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso
febbraio 2018

1. Il difensore di Rubino Robertino ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 9 giugno 2017 con la quale la Corte d’appello di Palermo
ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannandolo alla pena
di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato
di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990, con la conferma nel resto
della decisione impugnata.
Nel ricorso si deducono vizi della motivazione in punto di mancato
riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla positiva
condotta processuale ed alla marginalità del ruolo dall’imputato assunto nella
vicenda delittuosa in esame.

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