Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18640 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18640 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL MOUSTAPHA nato il 02/02/1996

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché i motivi, oltre che
genericamente formulati, sono diversi da quelli consentiti, riproponendo – pur a
fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito,
sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità
e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., quello del Giudice d’appello, peraltro, in dimostrata rivalutazione
autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione dei
presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di
merito, quello, cioè, inerente alla determinazione della entità della pena, che nel
caso di specie, di contro, è stato congruamente ed esaustivamente giustificato
sulla base di puntuali – e dal ricorrente neanche prese in esame argomentazioni relative alle connotazioni modali del fatto ed alla personalità
dell’imputato, rendendosi, come tale, dei tutto immune dai vizi propriamente
deducibili in questa Sede.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

1. Il difensore di Fall Moustapha ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza del 30 novembre 2016 con la quale la Corte d’appello di Torino ha
confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per il
reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di determinazione del
trattamento sanzionatorio, dai Giudici di merito irrogato in misura eccessiva
rispetto al minimo edittale.

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