Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18639 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18639 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 09/04/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Di Buono Antonio, nato ad Acerra il 2-2-82, avverso
l’ordinanza in data 7-10-14 della Corte di Appello di Roma, sezione 4° penale;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO
1. Di Buono Antonio impugna per cassazione, tramite il suo difensore, l’ordinanza indicata in
epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di
revisione da lui proposta avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte
di Assise di Appello di Napoli in data 18-1-2010 (irrevocabile in data 19-11-2010).
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di nuove prove
dimostrative —unitamente a quelle già acquisite- della mancanza di responsabilità di esso Di
Buono per l’omicidio di Castaldo Pasquale. In particolare, le dichiarazioni da lui rese in epoca
successiva (nell’aprile 2013) a seguito della sua scelta di collaborare con l’Autorità Giudiziaria
e quelle del collaboratore di giustizia Oliva Carlo, costituirebbero, a suoitavviso, prove nuove
che —unitamente a quelle già acquisite nel giudizio di merito- avrebbero dimostrato che il colpo
mortale dal quale era stato attinto il Castaldo non era stato esploso da esso Di Buono.
In secondo luogo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 634 c.p.p., sostenendo che in ogni
caso non ci si troverebbe in presenza di una manifesta infondatezza dell’istanza di revisione,
sicché non poteva dichiararsene la inammissibilità.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente adduce —a sostegno dell’istanza di revisione- quali nuovi elementi di prova la
collaborazione da lui avviata con l’Autorità Giudiziaria in epoca successiva al processo e le
dichiarazioni da lui rese, con le quali ha allontanato dalla sua persona la responsabilità in ordine
all’omicidio Castaldo, dichiarazioni che troverebbero conferma nelle propalazioni di altro
collaborante, Oliva Carlo.
In realtà, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, tali risultanze non appaiono in
alcun modo idonee e travolgere il precedente giudizio di condanna. Infatti le dichiarazioni del
Di Buono incidono solo su dettagli riguardanti l’esecuzione dell’azione criminosa, ma non
intaccano le conclusioni delle sentenze di merito, posto che in ogni caso Di Buono Antonio non
ha mai smentito di avere deciso e concordato il fatto omicidiario, alla stregua di un ben definito
movente, di averne programmato i dettagli, ricevendo l’automobile adoperata (compendio di
rapina) e mettendo a disposizione le armi, di essersi recato sul luogo ove si trovava la vittima
accompagnato dagli altri tre killers, di avere sparato insieme agli altri, di avere determinato la
morte del Castaldo a seguito del conflitto a fuoco.
Ne discende che, anche a voler dar credito alle nuove dichiarazioni del Di Buono, la
affermazione della sua penale responsabilità per l’omicidio Castaldo non risulta in alcun modo
compromessa.
1

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3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che, in relazione
ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Roma, 9-4-2015.
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Vi cenzo Rotundo
Antonio Agrò
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La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in tema di revisione, la valutazione
preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la
necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla
realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di
inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili “ictu oculi”. (v. da
ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259779, Di Piazza).
Questi principi sono stati correttamente applicati nel caso in esame, in cui la Corte di Appello si
è limitata a riscontrare la irrilevanza evidente della prova nuova e la immediata percezione della
infondatezza della richiesta, senza in realtà procedere ad alcun apprezzamento di merito,
proprio della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni prodotte a
sostegno della richiesta di revisione.

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