Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18639 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18639 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRIZZARIN MARCO nato il 10/08/1967 a TORINO

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Marco Frizzarin ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 16 gennaio 2017 con la quale la Corte d’appello di Torino ha confermato la
decisione emessa all’esito del giudizio abbreviato svoltosi in primo grado, condannandolo
alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione dall’abitazione ove si trovava
ristretto in regime di detenzione domiciliare.
Nel ricorso si deducono vizi della motivazione con riferimento all’omessa

2. Il ricorso è originariamente inammissibile poiché si limita ad enunciare in forma
del tutto generica ed assertiva – pur a fronte di un duplice, conforme e specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici di merito, sorretto da una motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – deduzioni prive di qualsiasi
elemento di confronto critico-argomentativo con le ragioni giustificative congruamente
esposte a sostegno del giudizio di penale responsabilità, sostanzialmente risolvendosi
nella mera sollecitazione ad effettuare una diversa ed alternativa rivalutazione dei
correlativi profili di merito, come tale del tutto preclusa nella Sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amic

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Anna Petruz-z9llis
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considerazione delle doglianze mosse in sede di gravame.

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