Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18635 del 14/02/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18635 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barra Giulia, nata a Napoli il 31/07/1964,
Esposito Biagio, nato a Napoli il 06/12/1972,
Menna Luca, nato a Napoli il 03/06/1976,
Nappi Vincenzo, nato a Napoli il 25/12/1965,
Parisi Giuseppe, nato a Villaricca (NA), il 01/02/1967,
Ranieri Carmine, nato a Villaricca (NA), il 24/06/1953
Ranieri Vincenzo, nato a Napoli il 05/01/1949,
Riccio Giuseppe, nato a Villaricca (NA), il 28/06/1963,
Riccio Mario, nato a Mugnano di Napoli (NA), il 28/06/1991,
Secondo Luigi, nato a Napoli il 06706/1967,
Severino Andrea, nato a Napoli il 10/11/1975,
Vastarelli Arturo, nato a Napoli il 08/06/1962
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 09/07/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di Secondo

1

Data Udienza: 14/02/2017

Luigi, di Barra Giulia, di Vastarelli Arturo, di Nappi Vincenzo, di Parisi Giuseppe,
di Riccio Mario; annullamento con rinvio in relazione a Ranieri Carmine, a Ranieri
Vincenzo, a Severino Andrea, ad Esposito Biagio, a Menna Luca;
udito per il ricorrente Riccio Mario il difensore di fiducia, Avv.to Saverio Senese,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente Severino Andrea il difensore di fiducia, Avv.to Salvatore
Landolfi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti Esposito Biagio e Menna Luca il difensore di fiducia, Avv.to
Pietro Federico, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;;

Calamani, in sostituzione del difensore di fiducia, Avv.to Celestino Gentile, che
ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Napoli in data 18/06/2013, con cui i ricorrenti erano
stati ritenuti colpevoli e condannati a pena di giustizia in relazione ai delitti a loro
rispettivamente ascritti – Barra Giulia del delitto sub G), di cui agli artt. 110, 418
cod. pen. – così qualificata l’originaria imputazione ex art. 378 cod. pen. -, 7 L.
203/1991; Vastarelli Arturo del delitto sub A), di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, cod. pen.; Riccio Mario dei delitti sub A), di cui all’art. 416 bis,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., escluso il ruolo di capo e promotore, e sub
B), di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991; Nappi
Vincenzo dei delitti sub A), di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod.
pen., e sub C), di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in riferimento
all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991; Parisi Giuseppe dei delitti
sub A), di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub C), di
cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in riferimento all’art. 628, comma
3 n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991; Severino Andrea dei delitti sub A), di cui all’art.
416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub C), di cui agli artt. 110, 81,
comma 2, 629 comma 2, in riferimento all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., 7
L. 203/1991; Ranieri Carmine del delitto sub F), di cui agli artt. 110, 378 cod.
pen., 7 L. 203/1991; Ranieri Vincenzo del delitto sub F), di cui agli artt. 110, 378
cod. pen., 7 L. 203/1991; Esposito Biagio dei delitti sub A), di cui all’art. 416 bis,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub B), di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 4,
d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991; Menna Luca dei delitti sub A), di cui all’art. 416
bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub B), di cui agli artt. 74, commi 1,
2

udito per i ricorrenti Parisi Giuseppe e Ranieri Carmine l’Avv.to Maria Cristina

,

2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991; Secondo Luigi dei delitti sub A), di cui all’art.
416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub B), di cui agli artt. 74, commi
1, 2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991 – assolveva Severino Andrea dal reato sub
C) per non aver commesso il fatto, con rideterminazione della pena per il delitto
sub A), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti
alle contestate aggravanti; riduceva la pena inflitta a Parisi Giuseppe, Nappi
Vincenzo, Ranieri Carmine, Ranieri Vincenzo; confermava, nel resto, la sentenza
di primo grado.
2. Con ricorso depositato il 21/11/2015, Barra Giulia ricorre personalmente per:
2.1. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte

= territoriale non avrebbe esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, né
avrebbero fornito una esatta interpretazione degli stessi, omettendo di dare
esauriente risposta alle deduzioni difensive, limitandosi a ritenere solido
l’impianto argomentativo del primo giudice, senza esporre le argomentazioni del
proprio convincimento;
2.2. inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, ex art. 606,
lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 7 L.
203/1991, non avendo la Corte di merito accolto la doglianza difensiva con cui
era stato evidenziato come alla ricorrente fosse stato contestato, al capo G),
l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991 solo sotto il profilo dell’essersi avvalsa
del metodo camorristico proprio dell’organizzazione favorita, e non nella forma di
aver agito al fine di agevolare l’associazione Amato-Pagano, laddove la stessa è
stata condannata per il reato di cui all’art. 418 cod. pen., aggravato ai sensi
dell’art. 7 L. 203/1991, nella forma dell’agevolazione, con conseguente
applicazione di una circostanza aggravante diversa rispetto a quella contestatale.

3. Con ricorso depositato il 20/11/2015 Esposito Biagio, a mezzo del difensore di
fiducia Avv.to Pietro Federico, ricorre per:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 74 d.p.r. 309/90, 8 L. 203/1991, avendo la
Corte territoriale escluso l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.
74, comma 7, d.p.r. 309/90 in quanto, nel caso in esame, non si era verificato
alcun sequestro né alcuna acquisizione di cose pertinenti al reato direttamente
riconducibili all’apporto del propalante, laddove la norma in esame prevede la
concessione dell’attenuante a chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le
prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la
commissione di reati, con formulazione, quindi, disgiuntiva; nel primo caso,
pertanto, il concetto di prova include tanto le prove dichiarative che quelle
documentali, ed include anche le dichiarazioni a contenuto confessorio, come le

3

dichiarazioni del collaboratore di giustizia, mentre per risorse si devono intendere
anche le risorse umane, nelle quali vanno incluse le dichiarazioni che abbiano
contribuito all’arresto del concorrente nel reato o che abbiano messo in difficoltà
il sistema di spaccio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso
in esame, la motivazione della Corte territoriale apparirebbe, quindi,
contraddittoria, avendo la sentenza impugnata riconosciuto l’importanza
fondamentale dell’apporto dei collaboratori di giustizia, tanto in riferimento
all’associazione di cui all’art. 416 bis, cod. pen., che in riferimento a quella di cui
all’art. 74 d.p.r. 309/1990; risulta, inoltre, sempre alla luce della giurisprudenza

3.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 62 bis, cod. pen., in riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del contributo
processuale offerto dal ricorrente, considerato il ruolo nevralgico svolto in
precedenza dallo stesso in ambito associativo, argomento, quindi, che non
avrebbe potuto essere utilizzato per negare le invocate circostanze;
3.3. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla
concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 L. 203/1991 nella sola misura della
metà, senza alcuna motivazione.

4. Con ricorso depositato il 20/11/2015 il Menna Luca, a mezzo del difensore di
fiducia Avv.to Pietro Federico, ricorre per:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 74 d.p.r. 309/90, 8 L. 203/1991, avendo la
Corte territoriale escluso l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.
74, comma 7, d.p.r. 309/90 in quanto, nel caso in esame, non si era verificato
alcun sequestro né alcuna acquisizione di cose pertinenti al reato direttamente
riconducibili all’apporto del propalante, laddove la norma in esame prevede la
concessione dell’attenuante a chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le
prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la
commissione di reati, con formulazione, quindi, disgiuntiva; nel primo caso,
pertanto, il concetto di prova include tanto le prove dichiarative che quelle
documentali, ed include anche le dichiarazioni a contenuto confessorio, come le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia, mentre per risorse si devono intendere
anche le risorse umane, nelle quali vanno incluse anche le dichiarazioni che
abbiano contribuito all’arresto del concorrente nel reato o che abbiano messo in
difficoltà il sistema di spaccio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità;
nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale apparirebbe, quindi,
contraddittoria, avendo essa riconosciuto l’importanza fondamentale dell’apporto
dei collaboratori di giustizia tanto in riferimento all’associazione di cui all’art. 416
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di legittimità, ammesso il concorso tra la citata attenuante e l’art. 8 L. 203/1991;

bis, cod. pen., che in riferimento a quella di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990;
risulta inoltre, sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità, ammesso il
concorso tra la citata attenuante e l’art. 8 L. 203/1991;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 62 bis, cod. pen., in riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del contributo
processuale offerto dal ricorrente, considerato il ruolo nevralgico svolto in
precedenza dallo stesso in ambito associativo, argomento, quindi, che non
avrebbe potuto essere utilizzato per negare le invocate circostanze;

concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 L. 203/1991 nella sola misura della
metà, senza alcuna motivazione.

5. Con ricorso depositato il 20/11/2015 il Nappi Vincenzo, a mezzo del difensore
di fiducia Avv.to Salvatore Impradice, ricorre per:
5.1. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., avendo la Corte territoriale acriticamente recepito la motivazione del
primo giudice, senza aver fornito adeguata motivazione circa l’insufficienza del
compendio probatorio, come evidenziato con il gravame: ciò in relazione alla
valutazione di attendibilità delle persone offese, Guerra Domenico e Guerra
Raimondo, imputati in procedimento connesso e contigui allo stesso clan AmatoPagano, i quali avevano dichiarato di aver conosciuto il Nappi per motivi di
lavoro, ed in relazione, altresì, alle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia in ordine al ruolo che il Nappi avrebbe svolto, con
particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall’Esposito all’udienza del
17/12/2012, di cui la Corte non avrebbe fatto alcuna menzione; quest’ultimo,
infatti, aveva dichiarato che il ricorrente era uno stipendiato, circostanza però
riferita de relato, mentre il Cerrato aveva escluso che il Nappi facesse parte del
nucleo dei fedelissimi del capo clan, riferendo a sua volta, peraltro, circostanze
apprese dal cognato Esposito Biagio, mentre il Secondo aveva affermato di non
aver mai assistito a passaggi di denaro tra il Nappi ed altri affiliati; inoltre, la
Corte territoriale avrebbe considerato la possibilità di un difetto di autonomia tra
le dichiarazioni dei propalanti, senza però trarne le necessarie conseguenze;
5.2. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento
alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti, essendo stata ritenuta
l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991 unicamente in base ad un indinnostrato
automatismo, ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuate di cui
all’art. 114 n. 1, cod. pen.;

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4.3. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla

5.3. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Con ricorso depositato il 11/11/2015 il Parisi Giuseppe, a mezzo del difensore
di fiducia Avv.to Celestino Gentile, ricorre per:
6.1. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle
contraddizioni emerse tra le versioni del Guerra Domenico, del Guerra Raimondo
e del Guerra Rosario: il primo avrebbe dapprima dichiarato di conoscere il Parisi

circa il versamento delle quote, quindi avrebbe affermato che di detta
circostanza egli era stato avvisato dal Nappi Vincenzo, ed inoltre avrebbe
affermato di aver conosciuto il Parisi solo in occasione del versamento della
prima tranche della somma pattuita; peraltro, sull’episodio esisterebbe una
seconda versione, fornita dal Guerra Raimondo, che avrebbe riferito di aver
appreso del cambiamento delle modalità di versamento della somma dal Guerra
Rosario che, a sua volta, l’avrebbe appresa dal Nappi Vincenzo; il Guerra
Rosario, infine, nulla avrebbe riferito su detta circostanza, e nulla avrebbe riferito
in merito alle pressioni esercitate dal Parisi su di lui perché convincesse il fratello
Guerra Raimondo a ritrattare le accuse; né la valutazione di attendibilità dei
predetti sarebbe stata fatta considerando approfonditamente la loro veste di
imputati in procedimento connesso;
6.2. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla
carenza di motivazione circa la omessa concessione al Parisi Giuseppe delle
circostanze attenuanti generiche.

7. Con ricorso depositato il 11/11/2015 il Ranieri Carmine, a mezzo del difensore
di fiducia Avv.to Celestino Gentile, ricorre per violazione di legge ex art. 606,
lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 125, 517 cod.
pen., 7 L. 203/1991, non avendo la Corte di merito fornito alcuna indicazione
circa la sussistenza dell’aggravante ex art. 7 L. 203/1991, peraltro contestata
mediante utilizzazione del metodo mafioso, laddove la sentenza ha ritenuto detta
aggravante sussistente sotto il profilo dell’agevolazione, in violazione dell’art.
521 cod. proc. pen.

8.

Con ricorso depositato il 11/11/2015 il Ranieri Vincenzo, a mezzo del

difensore di fiducia Avv.to Celestino Gentile, ricorre per violazione di legge ex
art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 125,
517 cod. pen., 7 L. 203/1991, non avendo la Corte di merito fornito alcuna
indicazione circa la sussistenza dell’aggravante ex art. 7 L. 203/1991, peraltro
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e di essere stato da questi avvicinato in merito al cambiamento di programma

contestata mediante utilizzazione del metodo mafioso, laddove la sentenza ha
ritenuto detta aggravante sussistente sotto il profilo dell’agevolazione, in
violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.

9. Con ricorso depositato il 21/11/2015 il Riccio Mario, a mezzo del difensore di
fiducia Avv.to Saverio Senese, ricorre per:
9.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 191, 192, comma 3 e 4, 187, 194, 546, comma
1, lett. e), 533 cod. proc. pen., in relazione alla motivazione offerta dalla Corte

all’art. 74 d.p.r. 309/1990, basata sulle propalazioni del collaboratore di giustizia
Esposito Biagio, di per sé inattendibile e comunque non riscontrato, avendo la
Corte di merito, altresì, omesso di valutare i molteplici elementi a favore del
ricorrente ed evidenziati nell’atto di appello, e cioè: il manoscritto sequestrato a
Stanchi Raffaele, interpretato proprio dall’Esposito Biagio, con la conseguenza
che esso non avrebbe potuto essere considerato un riscontro autonomo alle
propalazioni del collaboratore di giustizia; i contrasti tre la dichiarazioni dei
collaboratori Secondo Luigi, Cerrato Carmine, Esposito Biagio, superati dalla
Corte territoriale con una motivazione basata su una congettura; la genericità
delle dichiarazioni degli stessi collaboratori in ordine alle condotte ascrivibili al
ricorrente, mai neanche contestualizzate sotto il profilo spazio-temporale; le
dichiarazioni del Cerrato Carmine che, in riferimento alla piazza di spaccio del
quartiere 219, aveva riferito solo di un generico desiderio del Pagano Cesare di
affidarla al Riccio Mario; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Guarino
Rosario, de relato oltre che vaghe, avendo egli riferito circostanze apprese
proprio dal Riccio Mario, precisando però che questi non gli aveva fatto alcun
nome, e che lui non conosceva nessuna delle persone ritenute coinvolte nella
gestione della piazza di spaccio; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Marino Giovanni che, oltre a riferire di vicende estranee al periodo in
contestazione, non avrebbe mai affermato che il Riccio dovesse gestire le piazze
di spaccio a Melito, ma solo che al Riccio era stato detto, genericamente, che si
dovevano gestire le dette piazze;
9.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 3, 125, comma 3, 521, 546,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo i giudici di merito elaborato una
motivazione apparente circa la partecipazione del ricorrente al clan di cui al capo
A), oltre che non correlata alla formulazione del capo di imputazione, laddove al
Riccio dovrebbe, al più, essere ascritta una condotta di concorso esterno o di
favoreggiamento personale;

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territoriale in ordine alla partecipazione del ricorrente al delitto associativo di cui

9.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 3 e 4, 125, comma 3, 546, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto in relazione alla circostanza aggravante del
carattere armato delle associazioni, i giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio
di motivazione apparente e tautologica, mentre in relazione alla circostanza
aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, la motivazione risulterebbe del tutto
omessa;
9.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 133, 62 bis,
cod. pen., avendo la sentenza trascurato di considerare le specifiche circostanze

e le condizioni personali del Riccio – incensuratezza, giovanissima età,
condizionamento determinato dal suo legame con la figlia di Cesare Pagano essendo stata adottata una motivazione cumulativa in relazione alla
determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

10. Con ricorso depositato il 01/12/2016 il Secondo Luigi, personalmente, ricorre
per violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la piena
collaborazione fornita e le notizie riferite, in relazione a molteplici vicende, anche
non ancora oggetto di indagini.

11.

Con ricorso depositato il 20/11/2015 il Severino Andrea, a mezzo del

difensore di fiducia Avv.to Salvatore Landolfi, ricorre per violazione di legge e
vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 62 bis, 133 cod. pen., avendo il ricorrente subito per l’estorsione sub C) una
condanna ad anni undici di reclusione aumentata di anni due di reclusione per la
continuazione con il delitto sub A), in primo grado, mentre la Corte di merito ha
inflitto la pena di anni nove di reclusione per il delitto associativo, previa
concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., rispetto alla quale la
motivazione è del tutto incongrua, anche considerate le posizioni di altri
coimputati, come il Vastarelli, condannato ad anni otto di reclusione per lo stesso
reato associativo, pur avendo una posizione più gravata, nonché il Nappi
Vincenzo ed il Parisi Giuseppe; non sarebbe, inoltre, motivata la determinazione
della pena in relazione allo specifico ruolo del ricorrente;
11.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 210 cod. proc. pen., in quanto
l’assoluzione del ricorrente dal delitto sub C) determinerebbe il venir meno di un
riscontro al delitto associativo di cui al capo A), in assenza di altri riscontri
individualizzanti; in particolare, il collaboratore di giustizia Marino era ristretto in
carcere; il collaboratore Illiano Giovanni, a sua volta, sarebbe stato travisato,
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‘7

non avendo mai riferito il nome del Severino allorquando riferiva di essere stato
il referente per le estorsioni in Mugnano, né lo avrebbe nominato quando riferiva
di aver avuto l’ordine di uccidere tutti quelli che stavano con il Nappi Vincenzo,
né, infine, lo avrebbe riconosciuto in foto, avendo dato una descrizione diversa
dalle fattezze del Severino; generiche, poi, sarebbero le dichiarazioni
dell’Esposito Biagio.

12. Con ricorso depositato il 21/11/2015 il Vastarelli Arturo, personalmente,
ricorre per vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto

ricorrente al delitto associativo sub A), non essendo stato specificato il suo ruolo,
nonostante il motivo di gravame in cui si era ritenuta la condotta del Vastarelli
qualificabile ai sensi dell’art. 378 cod. pen.; la Corte di merito avrebbe dato peso
solo ad alcune espressioni dei collaboratori di giustizia, travisando il contenuto
complessivo delle stesse, come risulterebbe dalle pagg. 54 e seg. delle
dichiarazioni rese dal Cerrato Carmine all’udienza del 03/12/2012, che
escluderebbero il ruolo di uomo di fiducia del Pagano Cesare; analogamente, il
Prestieri Antonio, nel verbale del 02/10/2008, avrebbe descritto il ruolo del
ricorrente con il Pagano sulla base di una relazione privata e personale; stesso
discorso per le dichiarazioni del Menna Luca, contenute nel p.v. di interrogatorio
del 30/11/2010, da cui emergerebbe chiaramente che l’affermazione, secondo
cui il ricorrente era uomo di fiducia del Pagano Cesare, derivasse da una
domanda suggestiva del pubblico ministero; quanto ad Esposito Biagio, il ruolo di
affiliato non sarebbe stato attribuito al ricorrente dal collaboratore, ma dal
pubblico ministero, come si evincerebbe dal verbale di interrogatorio del
01/10/2012, acquisito all’udienza del 17/12/2012 ed allegato al ricorso, in cui
apparirebbe chiaro che il Vastarelli era stato definito dal collaboratore di giustizia
un “maggiordomo” di Cesare Pagano, che veniva allontanato quando si parlava
di argomenti inerenti l’organizzazione, avendo lo stesso collaboratore, all’udienza
del 17/12/2012, affermato l’estraneità del ricorrente al clan, delineandone un
ruolo che sarebbe inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen.;
nessuno dei collaboratori, quindi, come si evincerebbe dalle propalazioni
contenute nei verbali allegati al ricorso, avrebbe individuato un contributo
causale effettivo offerto dal Vastarelli all’associazione, essendo stata citata dalla
Corte territoriale giurisprudenza di legittimità del tutto impropriamente, con
riferimento alla sentenza della sez. 6, n. 36182 del 12/06/2014, in cui era stata
esaminata la posizione di un soggetto che in realtà, oltre a svolgere funzione di
autista, era anche uomo di fiducia del capo clan, e con riferimento alla sentenza
della sez. 6, n. 5909 del 06/12/2011, in cui era stata esaminata la posizione

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il profilo del travisamento della prova, in reazione alla partecipazione di esso

dell’infermiere che non solo aveva somministrato farmaci al boss Provenzano,
ma aveva anche provveduto a trasmetterne i messaggi all’esterno.

13. In data 03/02/2017 è stata depositata in Cancelleria copia dei motivi di
appello redatti nell’interesse del Severino Andrea e copia di una memoria
autografa del ricorrente, da parte del difensore di fiducia dello stesso, Avv.to
Salvatore Landolfi.

La vicenda processuale ha per oggetto la sussistenza e l’operatività del clan
camorristico Amato-Pagano, originatosi dalla scissione verificatasi all’interno del
clan noto come clan Di Lauro, successivamente contrappostisi tra loro nel corso
di una lunga, tristemente nota ed estremamente sanguinosa faida, finalizzata al
conseguimento dell’egemonia sulle attività illecite nel territorio interessato, nei
quartieri periferici di Secondigliano e Scampia e nei comuni limitrofi della
periferia di Napoli, Melito, Mugnano e Casavatore.
La vicenda, in relazione agli attuali ricorrenti, è articolata secondo la scansione
contenuta nei seguenti capì di imputazione:

Balido Rosario, Calzone Carlo,

Esposito Biagio, Menna Luca,

Migliaccio

Giacomo, Nappi Vincenzo, Parisi Giuseppe, Riccio Mario, Secondo Luigi,

Severino Andrea, Vastarelli Arturo
A) Del delitto p. e p. dall’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen.
per aver fatto parte, anche con altre persone non ancora identificate,
dell’associazione di tipo camorristico denominata clan Amato-Pagano, già
capeggiata da Amato Raffaele e Pagano Cesare, che avvalendosi della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva, ha per scopo la commissione
di delitti, associazione contraddistinta da un forte vincolo interno, da una
notevolissima disponibilità di armi, da una estrema frequenza nel ricorso
al loro uso in delitti contro la vita e la persona, così da determinare una
incontrastabile omertà interna ed una fortissima capacità intimidatrice
all’esterno, associazione che si avvale di tale capacità per acquisire il
controllo di attività illecite (estorsioni, usura, traffico di sostanze
stupefacenti, traffico di armi, scommesse clandestine), con conseguente
reciproca interferenza territoriale e scontro armato con altre associazioni
di stampo camorristico, al fine di acquisire il controllo nel territorio e di
conseguire, in modo diretto o indiretto, al gestione o il controllo di attività
economiche, ovvero di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
10

CONSIDERATO IN DIRITTO

altri e di acquisire il predetto controllo sui traffici illeciti esercitati nella
città di Napoli e provincia, ed in particolare nelle zone di Secondigliano,
Melito, Mugnano, Casavatore. In particolare detta associazione
camorristica, un tempo intranea al clan Di Lauro, in rapporto di
immedesimazione organica, entrava in conflitto armato proprio con
quest’ultimo clan, conflitto avviato dall’omicidio di Montanino Fulvio, posto
in essere (in data 28/10/2004) per impadronirsi del territorio che va da
Secondigliano, passando per i detti comuni di Mento, Mugnano,
Casavatore. Rivestendo, inoltre, Migliaccio Giacomo e Riccio Mariano, il

Vincenzo il ruolo di referente del clan sul territorio di Melito, con
particolare riguardo sia per la tenuta delle armi che per la gestione delle
estorsioni, coadiuvato da Balido Rosario, Parisi Giuseppe, Severino
Andrea, Riccio Giuseppe; per tutti con l’aggravante dell’essere le attività
economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto
di delitti; per tutti con l’aggravante di essere l’associazione armata,
disponendo di armi da guerra e comuni da sparo. Associazione operante
in Napoli, quartieri di Secondigliano e Scampia, e nei comuni limitrofi di
Melito, Mugnano, Casavatore, con condotta perdurante alla data odierna.
In particolare: per Esposito Biagio a far data dal 01/05/2007, data in cui
veniva scarcerato, fino agli inizi di luglio 2010, data in cui iniziava a
collaborare con la giustizia; per Menna Luca fino agli inizi di luglio 2010,
data in cui iniziava a collaborare con la giustizia; per Secondo Luigi a far
data dal 11/06/2007, data in cui veniva scarcerato, fino agli inizi di luglio
2010, data in cui iniziava a collaborare con la giustizia.

Esposito Biagio, Menna Luca, Migliaccio Giacomo, Riccio Mario, Secondo
Luigi, Vastarelli Arturo
B) Del delitto p. e p. dall’art. 74, commi 1, 2, 4, d.p.r. 309/1990, 7 L.
203/1991 per essersi associati tra loro e con altre persone non
identificate per commettere più delitti previsti dall’art. 73 d.p.r. 309/90,
detenere e commercializzare – principalmente nelle zone di Napoli
Secondigliano, Melito, Mugnano ove è egemone il clan Amato-Pagano sostanze stupefacenti del tipo cocaina, haschish, eroina, da
commercializzare su singole piazze di spaccio obbligate a rifornirsi dagli
affiliati del clan Amato-Pagano. Con l’ulteriore aggravante, per tutti, di
aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416
bis, cod. pen. ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione

11

ruolo di dirigenti ed organizzatori del sodalizio camorristico, il Nappi

camorristica denominata clan Amato-Pagano di cui al capo A). In Napoli
Secondigliano, Melito, Mugnano con condotta perdurante.

Nappi Vincenzo, Severino Andrea, Parisi Giuseppe
C) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in
riferimento all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991, perché,
in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, e con
D’Andò Antonino, allo stato deceduto (denunzia di scomparsa in data
23/02/2011), al fine di profitto, con più azioni esecutive del medesimo

Guerra Raimondo, imprenditore edile, aggiudicatario dei lavori per la
realizzazione di un centro polisportivo a Mugnano, il blocco delle opere,
affinché questi addivenisse alla costituzione di una società di fatto con
quota al 50% in favore degli amici di Mugnano e, successivamente, a
fronte del rifiuto della vittima, di imporle di avvalersi di servizi di
guardiania e manutenzione dell’impianto gestiti da ditte riferibili a “quelli
che comandavano la malavita a Mugnano”, per poi addivenire al
pagamento di una tangente di euro 60.000,00, infine inducevano il
Guerra Raimondo a versare in quattro rate da euro 5.000,00 ciascuna,
per una somma complessiva di euro 20.000,00; pagamenti effettuati
nelle mani di D’Andò Antonino, Nappi Vincenzo, Severino Andrea, Parisi
Giuseppe in un garage di Melito dal luglio 2010 all’ottobre del 2010,
arrecando alla p.o. un danno economico di pari entità. Con l’aggravante di
aver commesso il fatto avvalendosi della capacità intinnidatrice e delle
condizioni di assoggettamento derivanti dal vincolo associativo di
appartenenza ad un’associazione criminale denominata clan AmatoPagano, operante nei comuni di Melito e Mugnano, nonché nei quartieri
napoletani di Scampia e Secondigliano, ed al fine di agevolare le attività
della predetta associazione camorristica. In Mugnano e Melito tra il 2008
e l’ottobre 2010.

Ranieri Carmine, Ranieri Vincenzo
F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 cod. pen., 7 L. 203/1991 perché,
in concorso tra loro, con la condotta posta in essere nei confronti di
Pagano Cesare e Cerrato Carmine, latitanti a far data dal 19/05/2009,
ponendo a disposizione di costoro case, basi logistiche, attività di
vigilanza, si adoperavano, in maniera dedicata, alla cura dei detti latitanti,
intralciando le indagini volte alla ricerca ed alla cattura dei latitanti. Con
l’aggravante di aver commesso tali fatti avvalendosi del metodo
camorristico proprio dell’organizzazione favorita, ossia il clan Amato12

disegno criminoso, con minaccia, consistita prima nell’evocare alla vittima

Pagano. Fatti commessi in Quarto di Napoli a far data dal 19/05/2009
sino al 08/07/2010

Barra Giulia
G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 cod. pen., 7 L. 203/1991 perché,
in concorso con Ranieri Carmine e Vincenzo, con la condotta posta in
essere nei confronti di Pagano Cesare, latitante a far data dal
19/05/2009, ponendo a disposizione la propria attività di cura consistita
nel preparare i pasti ed accudire la persona del detto capo clan, in cambio

e le basi logistiche dove il latitante si nascondeva, in diretta connessione
e dipendenza non solo dal capo clan, ma anche da tutti gli affiliati del clan
Amato-Pagano che operavano in maniera dedicata nella cura della detta
latitanza, quali Riccio Mario ed il marito della Barra, il Vastarelli Arturo, in
tal modo intralciando le indagini volte alla ricerca ed alla cattura del
latitante. Con l’aggravante di aver commesso tali fatti avvalendosi del
metodo camorristico proprio dell’organizzazione favorita, ossia il clan
Amato-Pagano. Fatti commessi in Melito di Napoli ed altrove, a far data
dal 19/05/2009 sino al 08/07/2010

1.11 ricorso di Barra Giulia
Il ricorso di Barra Giulia va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
La Barra era stata condannata, in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 418
cod. pen., 7 L. 203/1991, così diversamente qualificata l’imputazione sub G),
ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni due di
reclusione. Pena sospesa.
La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado.
Il primo, determinante motivo di inammissibilità, è costituito dall’essere il ricorso
per cassazione sottoscritto personalmente dalla Barra, su carta intestata dello
studio legale Senese, senza che la firma della ricorrente fosse in alcun modo
autenticata dal difensore; né risulta che la ricorrente sia stata identificata presso
la cancelleria del giudice a quo, in violazione, pertanto delle disposizioni di cui
agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
1.1.11 primo motivo di ricorso, in ogni caso, è comunque del tutto inammissibile,
in quanto palesemente generico, non specificando neanche quali sarebbero le
doglianze non considerate dalla Corte di merito. Ed infatti, a pag. 30 della
sentenza impugnata è stato esplicitato che il compendio probatorio si basava
sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Menna Luca, il quale aveva
dichiarato che la Barra Giulia, per circa sei o sette mesi nell’anno 2010, aveva
13

di compenso pari ad euro 100,00 a settimana, e recandosi presso le case

preparato i pasti agli affiliati che frequentavano il covo di via Cicerone in Melito di
Napoli; dette dichiarazioni sono riscontrate, secondo la sentenza, dalle
intercettazioni ambientali in cui si fa riferimento alla somma di 600,00 euro a
settimana che la donna si prefigurava di percepire. La Corte territoriale, inoltre,
ha espressamente motivato sull’attendibilità del Menna Luca, messa in dubbio
dalla difesa con i motivi di appello, e sul ruolo corroborante delle intercettazioni,
del cui contenuto la Corte di merito ha operato una lettura scevra da vizi logici.
In ogni caso la difesa non ha formulato alcuna specifica censura in relazione alla
motivazione fornita dalla Corte territoriale, con la quale, in realtà, non si

1.2. Sul secondo motivo di ricorso la Corte territoriale, alle pagg. 31 e 32 della
sentenza impugnata, ha osservato che la condotta della Barra – consistente nel
procurare il vitto a talune delle persone che partecipavano all’associazione – era
indiscutibilmente finalizzata ad agevolare il clan, rigettando l’eccezione difensiva
con l’osservare che “nel caso di specie l’aggravante è alternativamente
contestata sia con riferimento alla metodologia utilizzata, sia con riguardo al
profilo oggettivo dell’agevolazione, appalesato – nel contesto della terminologia
utilizzata – dal chiaro riferimento ad una ‘organizzazione favorita’, e cioè il clan
Amato-Pagano (riferimento che non avrebbe alcun ragion d’essere se la
contestazione riguardasse esclusivamente le modalità della condotta, e cioè
l’avvalersi del metodo camorristico, e non anche la finalità di agevolare il
gruppo)”.
Detta motivazione appare del tutto in linea con quanto affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la contestazione di
entrambi i profili che caratterizzano l’aggravante speciale di cui all’art. 7 legge n.
203 del 1991, quali l’utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione
mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse
ed aperte all’una o all’altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa
amplia e non riduce le prerogative difensive (Sez. 2, sentenza n. 13469 del
28/02/2013, Basile, Rv. 255550).
Né può ritenersi contrastante la seguente pronuncia della Sez. 6, sentenza n.
45203de1 22/10/2013, Paparo, Rv. 256870, secondo cui viola il principio di
correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza che, in presenza della
contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge citata, contestata nella
specie dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente
con riferimento all’utilizzo del metodo mafioso, in quanto detta sentenza in
motivazione ha ricordato come la dizione letterale della disposizione, che
prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante
interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv.
197430), impongono di ritenere che l’imputazione debba individuare con
14

confronta in alcun modo.

chiarezza secondo quali modalità l’accusa ritenga integrata l’aggravante, con la
conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della
realizzazione della condotta che giustifica l’aggravamento di pena, senza una
modifica della contestazione, ritenersi configurata l’una o l’altra fattispecie ivi
considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall’art. 521 cod. proc.
pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme
da quanto prospettato nell’imputazione, si muove necessariamente nell’ambito
dell’identità del fatto contestato.
In realtà, la motivazione della Corte territoriale risulta del tutto conforme con la

imputazione risulta la contestazione in forma alternativa della circostanza
aggravante: ed infatti l’enunciazione della fattispecie come circostanziata cita
l’organizzazione favorita – il che evidenzia come la condotta descritta ed
attribuita alla ricorrente fosse una condotta agevolatrice della compagine
camorrista – e menziona, inoltre, anche il metodo camorristico, senza peraltro
specificare in cosa detto metodo si sarebbe sostanziato, nel caso in esame.
Appare quindi evidente, al più, una imperfetta formulazione delle modalità di
contestazione della circostanza aggravante, atteso che la condotta materiale è
chiaramente individuata come condotta agevolatrice del clan, anche perché
diretta essenzialmente nei confronti del capo latitante, Pagano Cesare, nessuna
descrizione essendo stata effettuata, al contrario, di una metodologia camorrista,
risultando comunque palese ad ogni effetto, e soprattutto a quelli difensivi, la
contestazione della circostanza aggravante sub specie dell’agevolazione alla
compagine camorristica costituita dal clan Amato-Pagano.
Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della Barra Giulia.

2. Il ricorso di Esposito Biagio
Il ricorrente Esposito Biagio in primo grado era stato ritenuto responsabile dei
delitti di cui ai capi A) e B), e condannato alla pena di anni otto di reclusione
previo riconoscimento dell’art. 8 L. 203/1991, secondo il seguente calcolo: pena
base di anni dodici di reclusione, ridotta ad anni sei di reclusione, aumentata per
la continuazione ad anni otto di reclusione.
La Corte di appello, a pag. 33 della sentenza impugnata, ha affermato che la
pena base per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, calcolata nella misura di
anni dodici di reclusione, costituiva già un trattamento di favore; a ciò andava
aggiunta la considerazione che l’art. 8 L. 203/1991 era stato concesso nella
misura della metà e che l’aumento per la continuazione era molto contenuto; ha
poi negato le circostanze attenuanti generiche per l’estrema gravità dei fatti e
per la personalità del prevenuto, alla luce dei plurimi precedenti, ritenendo,
infine, non sussistente l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90.
15

sentenza da ultimo citata, atteso che proprio dalla formulazione del capo di

Tanto premesso, deve osservarsi, per quanto riguarda la circostanza attenuante
ad effetto speciale di cui all’art. 8 L. 203/1991, che essa è stata concessa al
ricorrente nella misura massima prevista, essendo stata la pena base ridotta
della metà.
Per quanto riguarda, poi, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti
generiche, la motivazione della Corte territoriale appare del tutto incensurabile.
Anzitutto appare pacifico che in tema di reati di criminalità organizzata, la
concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cui
all’art. 8 L. 203/1991 si fondino su distinti e diversi presupposti. Le prime,

della seconda. Invero, mentre l’art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la
facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, quegli
elementi che possono suggerire l’opportunità di attenuare la pena edittale,
l’attenuante di cui all’ad 8 citato è conseguenza del valido contributo fornito
dall’imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in
essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa.
(Sez. 5, sentenza n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Sapienza ed altri,
Rv. 258958; Sez.6, sentenza n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello ed altri, Rv.
247387; Sez. 1 , sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo ed altri, Rv.
233938; Sez. 1, sentenza n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995; Sez.
1, sentenza n. 43241 del 07/11/2001, Alfieri ed altri, Rv. 220295; Sez. 1,
sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531).
Nel caso in esame la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle
circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., sulla scorta di profili afferenti la personalità
del ricorrente e la sua capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dalla
gravità delle imputazioni, con motivazione del tutto coerente con la citata
giurisprudenza, oltre che con le risultanze processuali e, pertanto, incensurabile
in sede di legittimità.
In riferimento, poi, alla possibilità di applicazione congiunta della circostanza
attenuante di cui al’art. 8 L. 203/1991 e di quella di cui all’art. 74 comma 7,
d.p.r. 309/90, non vi è dubbio che esse, pur riferibili a diversi ambiti di
operatività, possano trovare simultanea applicazione, allorquando il delitto di cui
all’art. 74 d.p.r. 309/90 concorra con quello di cui all’art. 416 bis, cod. pen. (Sez.
6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015, Rv. 261797; Sez. 6,
sentenza n. 7995 del 17/06/2014, dep. 23/02/2015, Demiri ed altri, Rv.
262624; Sez. 1 sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro ed altri, Rv.
247060). Tuttavia deve considerarsi che nel caso in esame il delitto di cui all’art.
74 d.p.r. 309/90 è stato contestato in quanto aggravato dall’art. 7 L. 203/1991,
per cui, in tal caso, vale il principio secondo cui, poiché la circostanza attenuante
prevista dall’art. 8 L. 203/1991 si applica solo nelle ipotesi del delitto di
16

dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione

associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla finalità mafiosa, essa non
può concorrere con quella prevista dall’art. 74, comma settimo, d.p.r. 309/1990,
la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per
assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per
sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti; entrambe le circostanze,
infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in
quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum,
che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori
conseguenze (Sez. 6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015,

Lauro ed altri, Rv. 247060; Sez. 6, sentenza n. 29626 del 11/03/2010, Capriati
ed altri, Rv. 248194; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro ed
altri, Rv. 247060).
Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso di Esposito Biagio.

3. Il ricorso di Menna Luca
Il ricorrente Menna Luca era stato condannato in primo grado per i capi A) e B),
ritenuta la continuazione, alla pena di anni otto di reclusione, riconosciuta la
circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 I. 203/1991, pena così
determinata: pena base, anni dodici di reclusione, ridotti ad anni sei di reclusione
per effetto della citata circostanza attenuante, aumentata di anni due di
reclusione per la continuazione.
La Corte di merito, a pag. 33 della sentenza impugnata, ha affermato che la
pena base per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, nella misura di anni dodici
di reclusione, costituiva già un trattamento di favore, a cui andava aggiunta la
considerazione che la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 L. 203/1991
era stato concesso nella misura della metà, e che, infine, l’aumento per la
continuazione era molto contenuto; la stessa Corte territoriale ha poi negato le
generiche per l’estrema gravità dei fatti e per la personalità del prevenuto, alla
luce dei plurimi precedenti, ritenendo non sussistente l’attenuante dell’art. 74,
comma 7, d.p.r. 309/90.
Tanto premesso, deve osservarsi, per quanto riguarda la circostanza attenuante
ad effetto speciale di cui all’art. 8 L. 203/1991, che essa è stata concessa al
ricorrente nella misura massima prevista, essendo stata la pena base ridotta
della metà.
Per quanto riguarda, poi, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti
generiche, la motivazione della Corte territoriale appare del tutto incensurabile.
Anzitutto appare pacifico che in tema di reati di criminalità organizzata, la
concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cui
all’art. 8 L. 20371991 si fondino su distinti e diversi presupposti. Le prime,
17

Valentino ed altri, Rv. 261797; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di

dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione
della seconda. Invero, mentre l’art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la
facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, quegli
elementi che possono suggerire l’opportunità di attenuare la pena edittale,
l’attenuante di cui all’art 8 citato è conseguenza del valido contributo fornito
dall’imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in
essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa.
(Sez. 5, sentenza n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Sapienza ed altri,
Rv. 258958; Sez.6, sentenza n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello ed altri, Rv.

233938; Sez. 1, sentenza n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995; Sez.
1, sentenza n. 43241 del 07/11/2001, Alfieri ed altri, Rv. 220295; Sez. 1,
sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531).
Nel caso in esame la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle
circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., sulla scorta di profili afferenti la personalità
del ricorrente e la sua capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dalla
gravità delle imputazioni, con motivazione del tutto coerente con la citata
giurisprudenza, oltre che con le risultanze processuali e, pertanto, incensurabile
in sede di legittimità.
In riferimento, poi, alla possibilità di applicazione congiunta della circostanza
attenuante di cui al’art. 8 L. 20371991 e di quella di cui all’art. 74 comma 7,
d.p.r. 309/90, non vi è dubbio che esse, pur riferibili a diversi ambiti di
operatività, possano trovare simultanea applicazione, allorquando il delitto di cui
all’art. 74 d.p.r. 309/90 concorra con quello di cui all’art. 416 bis, cod. pen. (Sez.
6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015, Rv. 261797; Sez. 6,
sentenza n. 7995 del 17/06/2014, dep. 23/02/2015, Demiri ed altri, Rv.
262624; Sez. 1 sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro ed altri, Rv.
247060). Tuttavia deve considerarsi che nel caso in esame il delitto di cui all’art.
74 d.p.r. 309/90 è stato contestato in quanto aggravato dall’art. 7 L. 203/1991,
per cui, in tal caso, vale il principio secondo cui, poiché la circostanza attenuante
prevista dall’art. 8 L. 203/1991 si applica solo nelle ipotesi del delitto di
associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla finalità mafiosa, essa non
può concorrere con quella prevista dall’art. 74, comma settimo, d.p.r. 309/1990,
la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per
assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per
sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti; entrambe le circostanze,
infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in
quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum,
che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori
conseguenze (Sez. 6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015,
18

247387; Sez. 1 , sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo ed altri, Rv.

Valentino ed altri, Rv. 261797; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di
Lauro ed altri, Rv. 247060; Sez. 6, sentenza n. 29626 del 11/03/2010, Capriati
ed altri, Rv. 248194; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro ed
altri, Rv. 247060).
Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso di Menna Luca.

4. Il ricorso di Nappi Vincenzo
Il ricorrente Nappi Vincenzo era stato condannato in primo grado, per i delitti di
cui ai capi A) e C), alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 4.000,00 di

La Corte territoriale ha ridotto la pena ad anni undici di reclusione, considerando
come pena base, per il capo C), quella di anni sette di reclusione ed euro
2.000,00 di multa, aumentata ex art. 7 L. 203/1991 ad anni nove di reclusione
ed euro 2.500,00 di multa, ulteriormente aumentata ad anni undici di reclusione
ed euro 3.000,00 di multa per la continuazione.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha affrontato il tema dell’attendibilità dei collaboratori di
giustizia in un’apposita sezione della motivazione, a pag. 9 e segg. della
sentenza impugnata, dove è stato osservato che mentre il Cerrato, l’Esposito, il
Menna ed il Secondo avessero riferito in merito a vicende più risalenti negli anni
– collocabili nel periodo compreso tra la prima scissione e la migrazione di un
gruppo di sodali dal clan Di Lauro al territorio di Melito controllato dalla nuova
compagine associativa, fino al blitz del 2009, con conseguente latitanza di molti
esponenti della cosca, tra cui gli stessi Cerrato e Secondo, ed il ruolo direttivo
assunto dall’Esposito Biagio – il Guarino, l’Illiano ed il Marino avevano riferito dei
più recenti equilibri interni al clan e dell’organigramma aggiornato dello stesso.
In riferimento alla spinta etero-accusatoria, la Corte territoriale ha evidenziato
come il Cerrato Carmine avesse intrapreso il percorso collaborativo quando era
detenuto in carcere, sicché nessuna preventiva consultazione poteva essere
intercorsa con i cognati Esposito Biagio, Menna Luca e Secondo Luigi, che erano
tutti liberi; questi ultimi, a loro volta, avevano maturato la scelta collaborativa
allorquando erano ancora in stato di libertà, e successivamente avevano
coabitato sotto il controllo delle forze di polizia, come dagli stessi ammesso; i
predetti avevano, poi, esplicitato la ragione della loro collaborazione nei fondati
timori di essere oggetto di gravi ritorsioni a seguito della collaborazione
intrapresa dal congiunto Cerrato Carmine. La Corte territoriale, quindi, pur
avendo preso in esame la possibilità astratta di versioni concordate – il che, in
ogni caso, non avrebbe potuto riguardare il Cerrato Carmine – ha escluso la
detta eventualità, sia in base alle considerazioni sul punto espresse dalla Sez. 1
di questa Corte, con la sentenza n 8349 del 26/11/2013, sia in base alla
19

multa, ritenuta la continuazione.

considerazione che i tre collaboratori avessero riferito numerose e complesse
vicende, anche con elementi di incongruenza e discrasie su particolari, laddove il
previo concerto avrebbe evidentemente eliminato qualsivoglia difformità
narrativa.
Queste argomentazioni, diffusamente espresse dalla Corte di merito, hanno già
trovato l’avallo, come si evince dalla sentenza impugnata, da parte di questa
Corte di legittimità e, in ogni caso, appaiono del tutto logicamente esplicitate e
congruamente sviluppate, in maniera da apparire del tutto immuni da vizi di
legittimità.

specificamente valutato le propalazioni dei collaboratori di giustizia Esposito,
Cerrato, Menna e Secondo, che avevano indicato il Nappi Vincenzo come il
referente delle estorsioni in territorio di Melito, ricordando come fosse stato fatto
anche riferimento allo stipendio che il ricorrente percepiva come componente del
sodalizio; anche il Marino Giovanni e l’Illiano Giovanni, ossia i collaboratori più
recenti, avevano aggiunto che, a seguito di frizioni, il Nappi, storico componente
del clan Amato-Pagano, aveva lasciato il territorio di Melito ed aveva seguito gli
Abete nel territorio di Mugnano.
Le deposizioni di Guerra Domenico, Guerra Rosario e Guerra Raimondo, escussi
ex art. 210 cod. proc. pen., sono state considerate, inoltre, elementi di riscontro
alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; sulla scorta di detto compendio,
alla pag. 54 della sentenza di primo grado, quindi, era stato analiticamente
descritto il ruolo del Nappi Vincenzo in ambito associativo.
La Corte territoriale, a sua volta, si occupa del Nappi Vincenzo alle pagg 14-16
della sentenza impugnata, sottolineando che il collaboratore di giustizia Menna
Luca aveva dichiarato di conoscere personalmente il Nappi, il quale si recava
tutti i giorni a Melito, dove gestiva le estorsioni, e che il Marino Giovanni gli
aveva riferito di una costante presenza del Nappi nei covi di Melito.
La Corte territoriale ha, quindi, già replicato alla difesa sul motivo di gravame
secondo cui i collaboratori sarebbero stati de relato, con la conseguenza che il
motivo di ricorso risulta reiterativo del gravame; in ogni caso, la difesa non
considera i due più recenti collaboratori di giustizia, Illiano e Marino, con le cui
dichiarazioni, come evidenziate nella sentenza impugnata nel relativo passaggio
motivazionale, il ricorso, pertanto, non si confronta affatto.
Per quanto riguarda la circostanza del riscontro costituito dalle dichiarazioni dei
Guerra, la motivazione della Corte territoriale, come risulta a pag. 16 della
sentenza impugnata, non solo ha sottolineato l’assenza di intenti calunniatori da
parte dei Guerra, ma ha valutato come credibile la loro scelta di rescindere il
connubio con la malavita organizzata, allorquando le pretese di quest’ultima si
erano spinte al punto da reclamare una compartecipazione nelle società gestite
20

Il primo giudice, inoltre, alla pag. 52 e segg. della sentenza, aveva

dalle persone offese, evidenziando, infine, come le stesse dichiarazioni dei
Guerra fossero state confermate dalle emergenze investigative, costituite dalla
effettività dello stato dei luoghi con le descrizioni fornite dai predetti Guerra,
sulla esistenza di un effettivo legame tra i membri del gruppo di estorsori,
obiettivata dai controlli di P.G., dagli apporti testimoniali di altri soggetti Augenti Nunzia e Bracci Gaetano – del tutto estranei alle logiche associative.
Conclusivamente deve, in ogni caso, ricordarsi come il motivo di ricorso, in
sostanza, si traduce in una doglianza di travisamento del fatto, come tale
inammissibile in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di

nei precedenti gradi di merito (Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25/09/2007,
Casavola ed altri, Rv. 238215).
4.2. I motivi sulla pena, infine, appaiono estremamente generici. In ordine alla
circostanza di cui all’art. 114 cod. pen., infatti, non si rinviene alcuna
argomentazione, così come in relazione alle circostanze aggravanti della
fattispecie estorsiva. In relazione all’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, va
ricordato come detta motivazione è implicita, nella misura in cui il Nappi
Vincenzo è stato considerato partecipe dell’associazione ex art. 416 bis, cod.
pen. con il ruolo di referente delle estorsioni nel territorio di Melito.
Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, già il primo giudice, a
pag. 83 della sentenza di primo grado, aveva fornito adeguata motivazione in
relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti, facendo espresso
riferimento alla gravità dei fatti ed al contesto nel quale essi erano stati
commessi, per cui detta motivazione costituisce parte integrante di quella della
sentenza impugnata; in ogni caso, va ricordato che la Corte territoriale ha
comunque ridotto la pena nei confronti del Nappi Vincenzo, il che dimostra una
rivalutazione degli elementi di cui agli artt. 133 e 133 bis, cod. pen.
Il ricorso di Nappi Vincenzo va, quindi, dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso di Parisi Giuseppe
Il ricorrente Parisi Giuseppe in primo grado era stato dichiarato colpevole dei
delitti di cui capi A) e C), e condannato ala pena di anni tredici di reclusione ed
euro 3.000,00 di multa, ritenuta la continuazione.
La Corte territoriale ha ridotto la pena ad anni undici di reclusione ed euro
3.000,00 di multa.
5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha affrontato l’analisi dei motivi di appello sulla scorta del
ruolo del Parisi Giuseppe, come delineato dai collaboratori di giustizia Piana
Giovanni, Esposito Biagio ed Illiano Giovanni, le cui propalazioni sono state
riscontrate dalle dichiarazioni delle persone offese Guerra, i quali sin dal primo
21

sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta

grado erano state escusse ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., come risulta a
pag. 20 e segg. della sentenza del primo giudice.
La difesa nei motivi di ricorso non si è soffermata affatto sulle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, i quali concordavano sul ruolo del ricorrente.
Per quanto riguarda il giudizio di attendibilità dei Guerra, oltre a quanto già
affermato in precedenza allorché si è affrontato lo specifico aspetto in relazione
al ricorso del Nappi Vincenzo, va aggiunto che la Corte territoriale ha rilevato
come il Parisi Giuseppe avesse contattato Guerra Domenico per indicargli la data
ed il luogo dove effettuare il pagamento della prima rata dell’estorsione, ossia il

stesso Parisi Giuseppe era presente al momento della consegna, insieme al
Nappi Vincenzo; Guerra Rosario, a sua volta, ha indicato nel Parisi Giuseppe il
soggetto che si accompagnava al Nappi Vincenzo in occasione del colloquio
finalizzato alla ritrattazione della denuncia sporta dal Guerra Raimondo.
Tanto premesso, anche in tal caso non può che osservarsi come la difesa
riproponga questioni in fatto, sottoponendo – alla luce di presunte incongruenze
non dimostrate, atteso che nel ricorso vengono solo citati stralci di brani di
deposizione – una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in
sede di legittimità.
5.2. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, già il primo giudice,
a pag. 83 della sentenza di primo grado, aveva fornito adeguata motivazione in
relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti, facendo espresso
riferimento alla gravità dei fatti ed al contesto nel quale essi erano stati
commessi, per cui detta motivazione costituisce parte integrante di quella della
sentenza impugnata; in ogni caso, va ricordato che la Corte territoriale ha
comunque ridotto la pena nei confronti del Parisi Giuseppe, il che dimostra una
rivalutazione degli elementi di cui agli artt. 133 e 133 bis, cod. pen.
Il ricorso di Parisi Giuseppe va, pertanto, rigettato.

6. Il ricorso di Ranieri Carmine.
Il ricorrente Ranieri Carmine era stato condannato, in primo grado, alla pena di
anni quattro di reclusione, per il delitto di cui al capo F).
La Corte territoriale ha confermato la condanna, motivando, a pag. 33 della
sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di
cui all’art. 7 L. 203/1991, in base all’obiettiva funzionalizzazione della condotta di
favoreggiamento realizzata ad esclusivo vantaggio del massimo esponente del
clan. Detta motivazione appare del tutto incensurabile, alla luce della
incontrastata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di
favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203,
22

garage annesso all’autolavaggio gestito dal Severino, in data 20 luglio, dove lo

nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche
dell’autorità, poiché essa si concretizza in un aiuto all’associazione – la cui
operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, cui l’ausilio
prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale – e determina un
rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell’intero sodalizio
criminale (Sez. 2, sentenza n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi ed altri, Rv.
268237; Sez. 2, sentenza n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino ed altro, Rv.
264218; Sez. 2, sentenza n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558).
In relazione alla questione concernente la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.,

caso chiaro appare il riferimento – nella formulazione dell’aggravante in
questione contenuta nel capo di imputazione – all’organizzazione favorita, per cui
la condotta del Ranieri Carmine – consistente nel procurare case, basi logistiche
ed attività di vigilanza in favore dei latitanti Pagano Cesare e Cerrato Carmine,
ossia, rispettivamente, il capo indiscusso dell’associazione ed uno dei personaggi
di vertice della stessa – era indiscutibilmente finalizzata ad agevolare il clan
Amato-Pagano, atteso che il riferimento al clan non avrebbe alcuna ragion
d’essere se la contestazione riguardasse esclusivamente le modalità della
condotta, e cioè l’avvalersi del metodo camorristico, e non anche la finalità di
agevolare il gruppo.
Come già ricordato, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha
affermato che la contestazione di entrambi i profili che caratterizzano
l’aggravante speciale di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, quali l’utilizzo del
metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in
presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all’una o all’altra modalità
operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative
difensive (Sez. 2, sentenza n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550).
Né può ritenersi contrastante la seguente pronuncia della Sez. 6, sentenza n.
45203de1 22/10/2013, Paparo, Rv. 256870, secondo cui viola il principio di
correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza che, in presenza della
contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge citata, contestata nella
specie dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente
con riferimento all’utilizzo del metodo mafioso, in quanto detta sentenza in
motivazione ha ricordato come la dizione letterale della disposizione, che
prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante
interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv.
197430), impongono di ritenere che l’imputazione debba individuare con
chiarezza secondo quali modalità l’accusa ritenga integrata l’aggravante, con la
conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della
realizzazione della condotta che giustifica l’aggravamento di pena, senza una
23

come già osservato in precedenza per la coimputata Barra Giulia, anche in tal

modifica della contestazione, ritenersi configurata l’una o l’altra fattispecie ivi
considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall’art. 521 cod. proc.
pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme
da quanto prospettato nell’imputazione, si muove necessariamente nell’ambito
dell’identità del fatto contestato.
In realtà, come detto, dalla formulazione del capo di imputazione risulta la
contestazione in forma alternativa della circostanza aggravante: e, infatti,
l’enunciazione della fattispecie come circostanziata, cita l’organizzazione favorita
– il che evidenzia come la condotta descritta ed attribuita al ricorrente fosse una

metodo camorristico, senza peraltro specificare in cosa esso si sarebbe
sostanziato, nel caso in esame.
Appare quindi evidente, al più, una imperfetta formulazione delle modalità di
contestazione della circostanza aggravante, atteso che la condotta materiale è
chiaramente individuata come condotta agevolatrice del clan, anche perché
diretta essenzialmente nei confronti del capo latitante, Pagano Cesare, nessuna
descrizione essendo stata effettuata, al contrario, di una metodologia camorrista,
risultando, comunque, palese ad ogni effetto, e soprattutto a quelli difensivi, la
contestazione della circostanza aggravante sub specie dell’agevolazione alla
compagine camorristica costituita dal clan Amato-Pagano.
Il ricorso di Ranieri Carmine va, pertanto, rigettato.

7. Il ricorso di Ranieri Vincenzo.
Il ricorrente Ranieri Carmine era stato condannato, in primo grado, alla pena di
anni quattro di reclusione, per il delitto di cui al capo F).
La Corte territoriale ha confermato la condanna, motivando, a pag. 33 della
sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di
cui all’art. 7 L. 203/1991, in base all’obiettiva funzionalizzazione della condotta di
favoreggiamento realizzata ad esclusivo vantaggio del massimo esponente del
clan. Detta motivazione appare del tutto incensurabile, alla luce della
incontrastata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di
favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203,
nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche
dell’autorità, poiché essa si concretizza in un aiuto all’associazione – la cui
operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, cui l’ausilio
prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale – e determina un
rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell’intero sodalizio
criminale (Sez. 2, sentenza n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi ed altri, Rv.

24

condotta agevolatrice della compagine camorrista – e menziona, inoltre, anche il

268237; Sez. 2, sentenza n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino ed altro, Rv.
264218; Sez. 2, sentenza n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558).
In relazione alla questione concernente la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.,
come già osservato in precedenza per la coimputata Barra Giulia, anche in tal
caso chiaro appare il riferimento – nella formulazione dell’aggravante in
questione contenuta nel capo di imputazione – all’organizzazione favorita, per cui
la condotta del Ranieri Vincenzo – consistente nel procurare case, basi logistiche
ed attività di vigilanza in favore dei latitanti Pagano Cesare e Cerrato Carmine,
ossia, rispettivamente, il capo indiscusso dell’associazione ed uno dei personaggi

Amato-Pagano, atteso che il riferimento al clan non avrebbe alcuna ragion
d’essere se la contestazione riguardasse esclusivamente le modalità della
condotta, e cioè l’avvalersi del metodo camorristico, e non anche la finalità di
agevolare il gruppo.
Come già ricordato, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha
affermato che la contestazione di entrambi i profili che caratterizzano
l’aggravante speciale di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, quali l’utilizzo del
metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in
presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all’una o all’altra modalità
operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative
difensive (Sez. 2, sentenza n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550).
Né può ritenersi contrastante la seguente pronuncia della Sez. 6, sentenza n.
45203de1 22/10/2013, Paparo, Rv. 256870, secondo cui viola il principio di
correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza che, in presenza della
contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge citata, contestata nella
specie dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente
con riferimento all’utilizzo del metodo mafioso, in quanto detta sentenza in
motivazione ha ricordato come la dizione letterale della disposizione, che
prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante
interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv.
197430), impongono di ritenere che l’imputazione debba individuare con
chiarezza secondo quali modalità l’accusa ritenga integrata l’aggravante, con la
conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della
realizzazione della condotta che giustifica l’aggravamento di pena, senza una
modifica della contestazione, ritenersi configurata l’una o l’altra fattispecie ivi
considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall’art. 521 cod. proc.
pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme
da quanto prospettato nell’imputazione, si muove necessariamente nell’ambito
dell’identità del fatto contestato.

25

di vertice della stessa – era indiscutibilmente finalizzata ad agevolare il clan

In realtà, come detto, dalla formulazione del capo di imputazione risulta la
contestazione in forma alternativa della circostanza aggravante: ed infatti
l’enunciazione della fattispecie come circostanziata cita l’organizzazione favorita
– il che evidenzia come la condotta descritta ed attribuita al ricorrente fosse una
condotta agevolatrice della compagine camorrista – e menziona, inoltre, anche il
metodo camorristico, senza peraltro specificare in cosa esso si sarebbe
sostanziato, nel caso in esame.
Appare quindi evidente, al più, una imperfetta formulazione delle modalità di
contestazione della circostanza aggravante, atteso che la condotta materiale è

diretta essenzialmente nei confronti del capo latitante, Pagano Cesare, nessuna
descrizione essendo stata effettuata, al contrario, ad una metodologia
camorrista, risultando comunque palese ad ogni effetto, e soprattutto a quelli
difensivi, la contestazione della circostanza aggravante

sub specie

dell’agevolazione alla compagine camorristica costituita dal clan Amato-Pagano.
Il ricorso di Ranieri Vincenzo va, pertanto, rigettato.

8. Il ricorso di Riccio Mario
Il ricorrente Riccio Mario era stato condannato in primo grado per i delitti di cui
ai capi A), quale semplice partecipe, con esclusione del ruolo di capo, e B), alla
pena di anni sedici di reclusione, ritenuta la continuazione.
La Corte territoriale ha confermato detta pronuncia.
8.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va detto che la sentenza impugnata, alle
pagg. 20-27, ha dato ampiamente conto della valutazione dei collaboratori di
giustizia, per cui la tesi difensiva, in realtà, propone una diversa lettura delle
stesse dichiarazioni, il che si traduce in una doglianza di travisamento del fatto,
come tale inammissibile in cassazione.
In particolare, la sentenza di primo grado aveva ricordato che, secondo i
collaboratori di giustizia, il Riccio aveva svolto il ruolo di killer e, pertanto, aveva
accesso a tutti i covi, facendo da tramite tra il suocero e capo clan, Pagano
Cesare, e gli altri componenti del gruppo. Il collaboratore di giustizia Esposito
Biagio, in particolare, aveva riferito del ruolo nevralgico svolto dal Riccio, nel
periodo della latitanza del Pagano Cesare, quale soggetto che lo aveva
coadiuvato nello svolgimento della gestione degli affari, fungendo da tramite con
il Pagano. Non a caso, infatti, il Riccio era stato tratto in arresto mentre svolgeva
il ruolo di vedetta innanzi al fabbricato dove si rifugiava il Pagano Cesare, nel
luglio 2010. Le dichiarazioni dell’Esposito erano state confermate da quelle del
collaboratore Marino Giovanni – che aveva affermato come proprio il Russo gli
avesse conferito l’incarico di sorvegliare i luoghi in cui si rifugiava il Pagano

26

chiaramente individuata come condotta agevolatrice del clan, anche perché

Cesare – e dall’intercettazione ambientale del maggio 2010, in cui il ricorrente
discuteva con la Barra Giulia dei compensi a questa spettanti.
Come si vede, quindi, il riferimento cronologico appare chiaro, essendo esso
collocabile nel periodo di latitanza del Pagano Cesare, contrariamente a quanto
dedotto dalla difesa. Riferibili, invece, al periodo successivo all’arresto del
Pagano, si collocano le propalazione dell’Illiano Giovanni e dello stesso Marino
Giovanni, che avevano descritto il ruolo assunto in quella fase dal ricorrente.
Parimenti analitiche sono state valutate le propalazioni dell’Esposito Biagio e del
Marino Giovanni, in ordine al ruolo del Riccio, quale coordinatore e gestore della

documentato anche dal foglio scritto sequestrato a Stanchi Raffaele
La Corte di merito, a sua volta, ha dato rilievo ai significativi elementi di
riscontro alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, costituiti dalle circostanze
del’arresto del Russo Mario e dalla conversazione intercettata con la Barra Giulia,
cui si è fatto in precedenza riferimento, illustrando, inoltre, le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia al fine di fornire un’adeguata e del tutto coerente
risposta ai motivi di gravame, con motivazione del tutto incensurabile in sede di
legittimità.
Tanto premesso, il motivo di ricorso appare infondato: il sindacato di legittimità
è circoscritto alla verifica della correttezza e della completezza della motivazione
di una decisione, e non può esondare dai limiti fissati dagli artt. 606 e 609 cod.
proc. pen., mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella fornita dal giudice di merito, come ribadito dalla granitica
giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 2210 del 23/11/1995,
Fachini, Rv. 203767; Sez. U., sentenza n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
214794).
Inoltre, come già osservato per il ricorrente Nappi Vincenzo, in relazione alla
valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, ed in riferimento alla
spinta etero-accusatoria, la Corte territoriale ha evidenziato come il Cerrato
Carmine avesse intrapreso il percorso collaborativo quando era detenuto in
carcere, sicché nessuna preventiva consultazione poteva essere intercorsa con i
cognati Esposito Biagio, Menna Luca e Secondo Luigi, che erano tutti liberi;
questi ultimi, a loro volta, avevano maturato la scelta collaborativa allorquando
erano ancora in stato di libertà, e successivamente avevano coabitato sotto il
controllo delle forze di polizia, come dagli stessi ammesso; i predetti avevano poi
esplicitato la ragione della loro collaborazione nei fondati timori di essere oggetto
di gravi ritorsioni a seguito della collaborazione intrapresa dal congiunto Cerrato
Carmine. La Corte territoriale, quindi, pur avendo preso in esame la possibilità
astratta di versioni concordate – il che, in ogni caso, non avrebbe potuto
riguardare il Cerrato Carmine – ha escluso detta eventualità sia in base alle
27

piazza di spaccio delle “Case dei puffi ” e del quartiere 219 di Melito, come

considerazioni sul punto espresse dalla Sez. 1 di questa Corte, con la sentenza n.
8349 del 26/11/2013, sia sulla considerazione che i tre collaboratori avessero
riferito numerose e complesse vicende, anche con elementi di incongruenza e
discrasie su particolari, laddove il previo concerto avrebbe evidentemente
eliminato qualsivoglia difformità narrativa.
Queste argomentazioni, diffusamente espresse dalla Corte di merito, hanno già
trovato l’avallo, come si evince dalla sentenza impugnata, da parte di questa
Corte di legittimità e, in ogni caso, appaiono del tutto logicamente esplicitate e
congruamente sviluppate, in maniera da apparire del tutto immuni da vizi di

8.2. In relazione al carattere armato dell’associazione di cui al capo A) e di quella
di cui al capo B), la sentenza di primo grado, rispettivamente a pag. 50 ed a pag.
64 – la cui motivazione deve considerarsi come parte integrante del contesto
argonnentativo della sentenza impugnata – riferisce dei sequestri di armi
effettuati nel comune di Melito, luogo dove aveva sede il quartier generale del
clan. La natura pacificamente oggettiva dell’aggravante fa sì che essa si estenda
a tutti gli associati, in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis, cod. pen., come
più volte affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, sentenza n. 44667 del
12/06/2016, P.G. in proc. Camarda ed altri, Rv. 268666; Sez. 1, sentenza n.
44704 del 05/05/2015, lana ed altri, Rv. 265254). In relazione alla fattispecie
associativa di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, inoltre, va ricordato che per la
sussistenza della circostanza aggravante in questione è richiesta unicamente la
disponibilità di armi, non esigendosi anche la correlazione tra queste ultime e gli
scopi perseguiti dall’associazione criminosa (Sez. 5, sentenza n. 11101 del
05/02/2015, Platania ed altri, Rv. 262714).
Quanto all’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991 in relazione al delitto
associativo sub B), la sentenza di primo grado, a pag. 62, aveva già sottolineato
come il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 fosse stato commesso in un ambito
associativo di matrice camorristica, in quanto la stabile organizzazione dedita al
commercio di stupefacenti era stata creata dal clan al fine di agevolare tutte le
attività in cui esso era operativo, costituendo il mercato degli stupefacenti una
delle principali fonti di guadagno del clan medesimo, e ad esso, non a caso,
partecipavano tutti gli elementi di spicco.
8.3. Per quanto riguarda la determinazione della pena, va detto che la pena base
per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990 è stata calcolata in misura inferiore
al minimo edittale: il primo giudice, infatti, aveva calcolato la pena base in anni
quattordici di reclusione, pena, quindi, superiore di soli due anni rispetto alla
pena edittale minima prevista – atteso che per l’associazione armata in materia
di stupefacenti la pena minima prevista per il partecipe è di anni dodici di
reclusione – per cui, calcolando la ritenuta aggravante di cui all’art. 7 L.
28

legittimità.

203/1991, la pena avrebbe dovuto essere aumentata da un terzo alla metà. Al
contrario, la pena è stata aumentata di anni due di reclusione per effetto della
continuazione, senza tenere in alcun conto gli aumenti per le contestate
aggravanti.
A tale proposito, infatti,

deve ricordarsi che, non volendo considerare

l’aggravante di cui all’art. 74 comma 4, d.p.r. 309/90, come circostanza ad
effetto speciale, l’aumento per l’art. 7 L. 203/1991 avrebbe dovuto essere non
inferiore ad anni quattro (aumento da un terzo alla metà, come previsto dal
citato articolo 7), per cui, anche considerando la pena edittale minima per il

la pena base corretta avrebbe dovuto essere non inferiore ad anni sedici di
reclusione.
Volendo, invece, ritenere l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90
circostanza ad effetto speciale – secondo l’indirizzo di questa Corte che, in
riferimento alle circostanze aggravanti che stabiliscono la pena in misura
indipendente da quella ordinaria, ha qualificato dette circostanze ad effetto
speciale, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto nel calcolo della
prescrizione (Sez. 3, n. 31418 del 23/03/2016 – dep. 21/07/2016, T., Rv.
26746701, in riferimento all’art. 609-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., in cui la
pena è fissata in misura indipendente da quella ordinaria prevista dall’art. 609
bis cod. pen., ritenuta circostanza ad effetto speciale, con la conseguenza che di
essa deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione; Sez. 5, sentenza n. 52094
del 30/09/2014 – dep. 15/12/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 26133201, in cui è
stato affermato che nella determinazione della pena ai fini del computo dei
termini massimi di custodia cautelare deve tenersi conto delle circostanze
aggravanti cd. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena è
autonomamente individuata dalla legge, in riferimento a fattispecie concernente
le circostanze aggravanti di cui agli art. 416 bis, commi 4 e 6, relative alla
disponibilità delle armi e alla destinazione dei profitti) – varrebbe comunque il
seguente principio: nell’ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad
effetto speciale, poiché quella di cui all’art. 7 della L. n. 203 del 1991 è esclusa
dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili,
non si applica la regola generale prevista dall’art. 63, comma quarto, cod. pen.,
bensì l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede
l’inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Sez. 2, n. 28276 del
08/03/2016 – dep. 07/07/2016, Buonanno e altri, Rv. 26722001, in cui è stato
ritenuto corretto l’aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 7
citato, operato sull’ipotesi di estorsione aggravata di cui all’art. 629, comma
secondo, cod. pen.). Ne discende, pertanto, che anche in tal caso la pena base
avrebbe dovuto essere inflitta in misura non inferiore ad anni sedici di reclusione.
29

delitto di cui all’art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90, ossia anni dodici di reclusione,

Ne deriva, quindi, che in concreto, nonostante il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, motivato in entrambe le sentenze di merito con
il ricorso alla valutazione di estrema gravità dei fatti (pag. 83 della sentenza di
primo grado, pag. 34 della sentenza impugnata), al Riccio Mario risulta inflitta
una pena inferiore a quella che avrebbe dovuto essere inflitta in base al corretto
calcolo delle circostanze attenuanti, non avendo potuto la Corte di merito,
evidentemente, intervenire sul punto per carenza di impugnazione della parte
pubblica.

9. Il ricorso di Secondo Luigi
Il ricorrente Secondo Luigi era stato condannato in primo grado, per tutti i reati a
lui ascritti, ritenuta la circostanza attenuante di cui all’art. 8 L. 203/1991 e la
continuazione, alla pena di anni otto di reclusione.
La Corte territoriale ha esaustivamente motivato, a pag. 33 della sentenza
impugnata, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la
gravità dei fatti di cui è stato riconosciuto responsabile il ricorrente e per la sua
negativa personalità, gravata da plurimi, gravi e specifici precedenti penali.
Va ricordato che appare pacifico come, in tema di reati di criminalità organizzata,
la concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cui
all’art. 8 L. 20371991 si fondino su distinti e diversi presupposti. Le prime,
dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione
della seconda. Invero, mentre l’art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la
facoltà di cogliere, sulla base dì numerosi e diversificati dati sintomatici, quegli
elementi che possono suggerire l’opportunità di attenuare la pena edittale,
l’attenuante di cui all’art 8 citato è conseguenza del valido contributo fornito
dall’imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in
essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa.
(Sez. 5, sentenza n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Sapienza ed altri,
Rv. 258958; Sez.6, sentenza n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello ed altri, Rv.
247387; Sez. 1 , sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo ed altri, Rv.
233938; Sez. 1, sentenza n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995; Sez.
1, sentenza n. 43241 del 07/11/2001, Alfieri ed altri, Rv. 220295; Sez. 1,
sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531).
Nel caso in esame la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle
circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., sulla scorta di profili afferenti la personalità
del ricorrente e la sua capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dalla
gravità delle imputazioni, con motivazione del tutto coerente con la citata

30

Ne deriva, quindi, il rigetto del ricorso di Riccio Mario.

giurisprudenza, oltre che con le risultanze processuali e, pertanto, incensurabile
in sede di legittimità.
Il ricorso di Secondo Luigi va, pertanto, dichiarato inammissibile.

10. Il ricorso di Severino Andrea
Il ricorrente Severino Andrea era stato condannato in primo grado alla pena di
anni tredici di reclusione per i delitti di cui ai capi A) e C), ritenuta la
continuazione.
La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il

previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni nove di
reclusione.
10.1. Quanto all’affermazione di penale responsabilità per il capo A), la
motivazione della Corte è dettagliata nella ricognizione e valutazione degli
apporti dei collaboratori di giustizia, come si evince dalla motivazione fornita alle
pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte territoriale ha dato conto delle affermazioni dell’Esposito
Biagio – che aveva riferito quanto caduto sotto la sua diretta percezione,
indicando il ricorrente quale componente della squadra alle dirette dipendenze
del Nappi per l’attività di taglieggiamento degli imprenditori -, del Marino
Giovanni – che ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle dell’Esposito
-, dell’Illiiano Giovanni – che ha anche consentito di individuare il garage, nei
pressi del quale il Severino gestiva un autolavaggio, quale luogo degli incontri tra
il Riccio Mariano e gli altri associati dopo la dissociazione dell’Esposito Biagio,
luogo corrispondente a quello in cui il Guerra Domenico si era recato anche a
pagare una tangente.
A ciò si deve aggiungere come tutte le perplessità manifestate dalla difesa in
ricorso trovino già compiuta risposta nella motivazione della sentenza
impugnata: la mancata frequentazione del covo di Melito da parte del ricorrente
è spiegata con la circostanza, logicamente ineccepibile, che solo il Nappi
Vincenzo frequentava il covo in cui avevano trovato rifugio gli elementi di spicco
del clan; quanto al racconto del Marino Giovanni, la Corte ha ravvisato nel
riferimento cronologico, da questi operato agli anni 2005 e 2006, la piena
compatibilità con l’arresto del Severino nel 2011, e la piena attendibilità del
collaboratore, che aveva rappresentato le trasformazioni somatiche del
ricorrente nel tempo, rispetto alla foto a lui sottoposta in sede di ricognizione
fotografica, peraltro conclusasi con esito positivo.
Ne deriva, quindi, che, sotto detto aspetto, il ricorso appare del tutto generico,
non confrontandosi affatto con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata.
,
Anche l’assoluzione dall’estorsione di cui al capo C) appare assolutamente
31

ricorrente dal delitto di cui al capo C), rideterminando la pena per il capo A),

irrilevante rispetto al compendio probatorio inerente il capo A), sia perché la
prova della partecipazione all’associazione è costituita dalle convergenti
propalazioni dei tre collaboratori indicati, sia per l’autonomia della fattispecie
associativa dai delitti-fine.
10.2. Quanto alla determinazione della pena, va ricordato che, secondo pacifica
giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.

miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia
sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, sentenza n. 5582 del 30/09/2013,
dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, sentenza n. 1182 del
17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia ed altro, Rv. 238851).
In particolare, a pag. 34 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha
motivato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente
basandosi sulla sua non allarmante personalità; va, tuttavia considerato che il
delitto associativo, alla cui partecipazione è stata limitata l’affermazione di
penale responsabilità del Severino, è aggravata in quanto associazione armata,
ai sensi del’art. 416 bis, comma 4, cod. pen., per cui il minimo della pena per
l’associato, in tal caso, risulta pari ad anni nove di reclusione, in ragione
dell’applicazione del regime normativo di cui alla legge 125 del 2008 (in quanto il
delitto è stato contestato con condotta perdurante e la sentenza di primo grado è
intervenuta in data 18/06/2013); essendo state concesse al ricorrente le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla
contestata aggravante, la Corte territoriale ha calcolato la pena all’interno della
forbice edittale di cui al comma primo dell’art. 416 bis, cod. pen., compreso tra i
sette ed i dodici anni di detenzione, in base alla formulazione di cui alla legge
125/2008. Ne discende, quindi, che la pena di anni nove di reclusione, inflitta al
ricorrente, è sicuramente superiore al minimo edittale, e tuttavia, detta pena non
appare in alcun modo né arbitraria né illogica, apparendo del tutto coerente con
il contenuto discrezionale del potere attribuito al giudice dei merito.
Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del ricorso di Severino Andrea.

11. Il ricorso di Vastarelli Arturo
Il ricorrente Vastarelli Arturo era stato condannato in primo grado alla pena di
anni otto di reclusione per il delitto di cui al capo A).
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, offrendo una
coerente risposta alle doglianze difensive poste a fondamento del gravame,
32

pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,

peraltro pedissequamente riproposte con il ricorso, come si evince dal contenuto
della motivazione, da pag. 27 a pag. 30 della sentenza impugnata.
Il ricorso, quindi, si basa sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa
della vicenda esaminata dalla Corte di merito, rispetto alla quale il ricorso non
solo ripropone le medesime doglianze poste a fondamento del gravame, ma
finisce per diffondersi in quella che appare, manifestamente, una vera e propria
doglianza di travisamento del fatto, come tale inammissibile in sede di
legittimità.
Infine il ricorso appare carente anche sotto il profilo del principio di

fondare le doglianze secondo una tecnica argomentativa basata su citazioni di
brani di prove, estrapolando il contenuto di verbali che non vengono allegati al
ricorso nella loro interezza né vengono riprodotti per interno nel corpo del ricorso
stesso.
Ne deriva, quindi, l’inammissibiità del ricorso di Vastarelli Arturo.

Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Barra Giulia, Nappi Vincenzo,
Secondo Luigi, Vastarelli Arturo, Severino Andrea, discende, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna di ciascuno dei predetti ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Dal rigetto dei ricorsi di Parisi Giuseppe, Esposito Biagio, Menna Luca, Riccio
Mario Ranieri Carmine, Ranieri Vincenzo, discende, ex art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile. il ricorst di Barra Giulia, Nappi Vincenzo, Secondo Luigi,
Vastarelli Arturo, Severino Andrea e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende. Rigetta i ricorsi di Parisi Giuseppe, Esposito Biagio, Menna Luca,
Riccio Mario, Ranieri Carmine, Ranieri Vincenzo, che condanna al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/02/2017

Il Consigliere estensore

autosufficienza, non apparendo in alcun modo possibile, in sede di legittimità,

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