Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18634 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18634 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI FEDE IGNAZIO BENITO nato il 17/04/1935 a CATANIA

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso &le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile poiché la questione dell’applicabilità dell’art.
131-bis cod. pen. postula un apprezzamento di merito precluso nel giudizio di
legittimità e non può essere dedotta per la prima volta in questa Sede, ostandovi
il disposto di cui all’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., mentre la stessa ben
avrebbe potuto essere formalmente dedotta – e tanto nel caso di specie non
risulta essersi verificato – dinanzi al Giudice procedente al momento dell’entrata
in vigore della nuova disposizione, dunque come motivo nuovo di appello, ovvero
almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado
(Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678; Sez. 3, n. 19207 del
16/03/2017, Celentano, Rv. 269913).
Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 è stato infatti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 ed è entrato in vigore il successivo 2
aprile 2015. Ne consegue che la disposizione era in vigore al momento della
deliberazione della sentenza di appello e non risulta che il ricorrente abbia
chiesto l’applicazione della causa di non punibilità ora reclamata neppure al
momento delle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di secondo grado.
Né, peraltro, può ritenersi gravante sul Giudice di merito, in difetto di una
specifica richiesta da parte dell’interessato, alcun obbligo di pronunciare
comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

1. Il difensore di Ignazio Benito Di Fede ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza dell’8 marzo 2017 con la quale la Corte d’appello di Catania
ha confermato la decisione di primo grado, che io condannava alla pena di mesi
quattro di reclusione per il reato di evasione dall’abitazione ove si trovava
ristretto agli arresti domiciliari.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con
riferimento alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, siccome invocata ex art. 131-bis cod. pen. in sede di celebrazione del
giudizio di appello.

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