Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18634 del 01/02/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18634 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Autunno Pasquale, nato in Germania, il 9/2/1963;
Rakaj Nesti, nato in Albania, il 24/7/1976;

avverso la sentenza del 4/6/2015 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
1

Data Udienza: 01/02/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna
di Autunno Pasquale e Rakaj Nesti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale
commesso nella loro qualità di amministratori della G.T.I. s.r.l. fallita nel dicembre del

2. Avverso la sentenza ricorrono personalmente gli imputati con unico atto articolando
cinque motivi. Con il primo deducono vizi della motivazione in merito alla prova
dell’effettivo occultamento o distruzione della contabilità, mentre con il terzo
eccepiscono il difetto del dolo specifico del reato di bancarotta documentale contestato.
Con il secondo motivo lamentano l’insussistenza del reato di bancarotta patrimoniale e
con il quarto la mancata applicazione dell’indulto di cui alla I. n. 241/2006. Infine con il
quinto e ultimo motivo deducono violazione di legge per la mancata determinazione
della pena applicata per ognuno dei reati oggetto di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

2. Va innanzi tutto precisato che gli imputati sono stati condannati esclusivamente per
il reato di bancarotta fraudolenta documentale, consumato, come già ricordato, alla
data di fallimento della G.T.I. il 12 dicembre 2006. Conseguentemente devono ritenersi
manifestamente infondati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, posto che alcuna
condanna è stata pronunziata per il diverso reato di bancarotta patrimoniale evocato
dai ricorrenti e la pena irrogata è stata inevitabilmente determinata in riferimento
all’unico reato ritenuto dai giudici del merito. Quanto all’indulto di cui si lamenta
l’omessa applicazione, è sufficiente ricordare come la I. n. 241/2006 l’abbia concesso
per i reati commessi fino al 2 maggio 2006 e cioè fino a data antecedente a quella di
consumazione del reato contestato.
3. Fondato è invece il primo motivo.
3.1 Con l’imputazione è stato alternativamente contestato ai due imputati
l’occultamento delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa tale da
non consentire la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita. I giudici
del merito in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto consumata la prima delle due
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2006.

fattispecie prospettate dal titolare dell’azione penale, la cui autonomia in seno all’art.
216 comma 1 n. 2 legge fall. è pacifica per il consolidato insegnamento di questa Corte.
3.2 Autonomia che, invero, deve essere intesa come vera e propria alternatività, nel
senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla
disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro
omessa tenuta, come ritenuto, nel caso di specie, nei confronti del Rakaj), non può
essere addebitata all’agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che

esaminati dagli stessi organi fallimentari.
3.3 I giudici del merito, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della
disposizione summenzionata, hanno operato una “fusione” tra le due fattispecie
previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta
oggetto della prima, ma, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il
dolo generico richiesto per la sussistenza dell’una a quello specifico invece necessario al
perfezionamento dell’altra. Va allora ribadito che la condotta di occultamento delle
scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai
creditori e che allo stesso modo si colora l’elemento soggettivo del reato qualora la
condotta di omessa tenuta dei libri contabili venga contestata a titolo di bancarotta
fraudolenta, anziché di bancarotta semplice. La sentenza è dunque errata sul punto e la
sua motivazione viziata laddove non affronta il tema della prova del dolo specifico e,
per quanto riguarda il Rakaj, le ragioni dell’eventuale riqualificazione della sua condotta
– allorquando effettivamente addebitale allo stesso esclusivamente a titolo di dolo
generico – come bancarotta semplice documentale.
3.4 Parimenti viziata risulta la motivazione della sentenza nella misura in cui omette si
sottrae all’obiezione difensiva sul mancato accertamento dell’effettiva sottrazione dei
libri contabili già durante la gestione dell’Autunno. Se infatti è apodittica l’affermazione
dei ricorrenti per cui il consulente fiscale della fallita avrebbe restituito le scritture
contabili direttamente al Rekaj al momento in cui questi acquistò le quote sociali della
fallita, laddove invece la sentenza ha precisato come dal compendio probatorio di
riferimento risulti che la consegna avvenne a mani dell’Autunno, non è dato
comprendere però da quali elementi la Corte territoriale abbia tratto la convinzione per
cui quest’ultimo non le avrebbe consegnate al suo successore, identificandosi dunque
con l’autore dell’occultamento.

4. La sentenza, per le ragioni esposte ed in riferimento ai punti evidenziati, deve
dunque essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo esame.

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presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di
Perugia.

Così deciso il 1/2/2017

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