Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18633 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18633 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAVERSA MICHELE N. IL 21/02/1962
avverso la sentenza n. 601/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
02/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘f, VI. L Aeo o ,
che ha concluso per ) 1 tA,L.Q_~(heWtr Ge& ilep Uso

Udito, per la parte civile, l’Avv
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A.E.ST(

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Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.4.2014 la Corte di appello di Trieste, in sede di
giudizio di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di
gravame interposto dall’imputato LAVERSA Michele avverso la sentenza
emessa il 25.2.2011 dal Tribunale di Tolmezzo, ha confermato detta
sentenza con la quale nei confronti del predetto imputato è stato

c.p., così riqualificato il capo B) della rubrica ed affermata la penale
responsabilità in ordine al reato di riciclaggio con condanna a pena di
giustizia.
2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione
l’imputato deducendo ; con unico motivoi violazione degli artt. 178 lett. c)
e 179 c.p.p. in relazione alla notificazione della citazione in sede di
rinvio, quale difensore di fiducia dell’imputato, all’avv. Maria Rosa Conte
che – invece – già aveva rinunciato al mandato difensivo con atto
depositato il 22.7.2010, risultando quindi nominato quale difensore di
ufficio dell’imputato l’avv. Sarah Pesamosca, che poi aveva redatto l’atto
di appello. La nullità così realizzatasi si riverbera anche sulla
dichiarazione di contumacia dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. E’ orientamento maggioritario in sede di legittimità, ed al quale il
Collegio aderisce, quello secondo il quale l’omissione della notifica
dell’avviso di udienza di appello al difensore di fiducia è causa di nullità
assoluta del decreto di citazione a giudizio e dei successivi atti, sanabile
solo dalla comparizione del difensore stesso. (Nella specie è stata
ritenuta irrilevante la circostanza che l’imputato fosse stato difeso da
difensore d’ufficio) (Sez. 2, n. 2784 del 11/10/1991, Sanino ed altro,
Rv. 189389); ancora, l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio
al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta
insanabile, in quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata
dall’art. 179, comma primo, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso
1

dichiarato n.d.p. per prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 489

estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque
difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente,
perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto
tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto
dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è
obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone testualmente l’art. 179,
comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014,
Zambon, Rv. 259614) e, quindi, in tema di giudizio d’ appello, l’ omessa

dichiarazione di contumacia dell’imputato regolarmente citato ed
assistito in udienza da un difensore nominato sostituto,d’ ufficio ( Sez. 6,
l
n. 49819 del 29/10/2013, Gesino, Rv. 257639).
2. Inoltre, in tema di difesa d’ufficio, é illegittima i perchè lesiva del diritto di
difesalasostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato
che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto
attività a favore dell’imputato (Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, Koseni,
Rv. 231581).
3. Nella specie, il decreto di citazione in appello risulta essere stato
notificato al difensore dell’imputato – individuato quale quello di fiducia all’avv. Maria Rosa CONTE che, invece, risultava aver rinunziato al
mandato difensivo sin dal t2..7.2010, nel corso del giudizio di primo
grado essendo stato, quindi, nominato di ufficio in data 12.8.2010 l’avv.
Sarah PESAMOSCA, successivo autore dell’atto di appello. Nel giudizio di
rinvio, all’udienza del 2.4.2014, assente l’imputato ed il difensore,
ancora individuato nell’avv. CONTE, è stato nominato ex art. 97 comma
4 cod. proc. pen. altro difensore, dichiarata la contumacia dell’imputato
ed emessa la sentenza impugnata.
4. In presenza dell’omessa notifica del decreto di citazione al difensore
dell’imputato avv. Pesamosca sussiste la conseguente dedotta violazione
assoluta ed insanabile del diritto di difesa che ha inficiato la declaratoria
di contumacia dell’imputato e, quindi, la sentenza emessa che deve
essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Trieste per nuovo giudizio.

P.Q.M.

2

notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio preclude la

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, 28.4.2015

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