Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18632 del 30/01/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18632 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LADU ANGELO PINUCCIO GAVINO nato il 07/11/1968 a GIAVE

avverso la sentenza del 13/11/2014 del GIUDICE DI PACE di OZIERI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Data Udienza: 30/01/2017

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Maria Francesca Loy, ha
concluso per l’annullamento senza rinvio riqualificato il reato come ingiuria. L’avv. Franco
Condoleo per il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.11.2014 il Giudice di Pace di Ozieri ha condannato Ladu Angelo
Pinuccio Gavino per i reati di cui agli artt. 595 e 612 c.p. alla pena di 600,00 di multa .
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto appello l’imputato affidandolo ai

2.1. Con il primo motivo è stato dedotto che la persona offesa ed il padre Sassu Giovanni
Antonio hanno offerto versione dei fatti solo in parte coincidenti.
In ordine all’accertamento della colpevolezza per il reato di cui all’art. 612 c.p., non sono
stati evidenziati dal Giudice di Pace elementi di prova della coartazione psicologica della
persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente di non aver mai formulato nei confronti di
Sassu Stefano alcuna attribuzione specifica di reato, essendosi limitato ad informare Sassu
Giovanni Antonio che il figlio Stefano era stato indicato da varie persone quale uno degli autori
del furto nel suo bar.
Il suddetto atto di impugnazione è stato trasmesso a questa Corte atteso che, a norma
dell’art. 37 dlgs n. 274/2000, avverso le sentenza di condanna del Giudice di Pace che
applicano la pena pecuniaria è ammesso solo il ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati unitariamente per comodità
espositiva, sono inammissibili.
Va preliminarmente osservato che la doglianza attinente alla violazione dell’art. 612 c.p. è
manifestamente infondata.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che, essendo il delitto di minaccia un reato di
pericolo nel quale elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica, mediante la
prospettazione di un male ingiusto, non è necessario che uno stato di intimidazione si
verifichi concretamente nella vittima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta
ad intimorire (vedi ex plurimis Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Rv. 261678).
Dunque, il Giudice di Pace non era tenuto a verificare la sussistenza della prova della
effettiva coartazione psicologica della persona offesa.
Tutte le altre censure del ricorrente sono inammissibili in quanto in fatto; non contengono,
infatti, una specifica denuncia dei vizi dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata
ma sono solo finalizzate, mediante il riferimento al contenuto delle singole deposizioni
testimoniali, a sollecitare una valutazione del materiale probatorio diversa da quella
operata dal giudice di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto.

2

seguenti motivi.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017
Il Presid nte

Il consigliere e- – ‘sore

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