Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18632 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18632 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAIMONDO NICOLO’ N. IL 06/08/1950
avverso la sentenza n. 309/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.5.2014 la Corte di appello di Palermo, a seguito di
gravame interposto dall’imputato RAIMONDO Nicolò avverso la sentenza
emessa in data 13.6.2012 dal Tribunale di Marsala, in riforma di detta

responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 326 cod. pen. perché, con
violazione dei doveri inerenti alla funzione, rivelava notizie di ufficio che
dovevano rimanere segrete comunicando ai detenuti il prossimo
trasferimento in altri istituti e telefonando ai familiari del PARRINELLO e
del GENNARO il giorno precedente il trasferimento nonché informando il
detenuto DARDO Gaspare del giorno del prelievo del denaro presso la
Banca d’Italia, così mettendo in pericolo la sicurezza del personale
addetto alla scorta dei detenuti trasferiti e di quello impiegato per il
prelievo del denaro, nonché quella delle somme prelevate.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo:
2.1.

Violazione dell’art. 326 cod. pen. e della Circ. DAP 7 gennaio 1986 n.
3153/5603. In particolare, detta circolare prevede che la stessa
amministrazione richiedeva ai direttori dei vari istituti di pena di
verificare, attraverso un contatto diretto con il detenuto destinatario del
provvedimento di trasferimento, se vi fossero situazioni ostative
collegate a corsi scolastici o programmi di trattamento ovvero
occupazione lavorativa.

2.2.

Violazione dell’art. 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla
obliterazione delle prove della difesa costituite dalle dichiarazioni dei
testi DARDO, RAIA, ANGILERI, GIACALONE, RIGHETTI, TRUSCELLI,
PIPITONE e DI LORENZO che hanno escluso che il ricorrente abbia
provveduto ad informarli personalmente dell’asserito immediato
trasferimento, essendo incongruo il giudizio di compiacenza delle
relative testimonianze in quanto soggetti a suo tempo favoriti
dall’imputato, risultando dello stesso tenore anche le deposizioni dei
testi non favoriti.

2.3.

Violazione degli artt. 187, 194 comma 2 , 530 cpv. cod. proc. pen. in
relazione al criterio di valutazione adottato per l’apprezzamento
dell’attendibilità del teste CURSERI del quale non sono state indagate le
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sentenza ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto

ragioni di un probabile mendacio palesate dal riferimento fatto dallo
stesso teste alla diversità dei rapporti tenuti dal RAIMONDO, più
disponibile con i detenuti che con il personale penitenziario, la qual cosa
aveva – a suo dire – determinato dei « problemi » e dei
«disguidi». Il provvedimento di sfollamento del 5 novembre e lo
scambio di corrispondenza tra il Direttore del carcere ed il
Provveditorato regionale proverebbero l’assoluta legittimità della
condotta del ricorrente, svoltasi nell’ambito delle richieste di verifica da

detenuti fu ugualmente trasferita indipendentemente dalle indicazioni
del dott. RAIMONDO. I presunti destinatari delle telefonate del 23
novembre, hanno poi negato di aver ricevuto tali comunicazioni in
occasione del trasferimento dei propri familiari. Cosicchè erroneo è il
giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del CURSERI, smentite da
almeno otto testi.
2.4.

Violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e conseguente
manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ricostruzione
alternativa dei fatti che, in quanto ragionevole, imponeva l’assoluzione.

2.5. Violazione degli artt. 187,192, 546 lett. e), 530 cpv. cod. proc. pen. in
relazione alle dichiarazioni rese dal teste ALAGNA dalle quali si poteva
desumere che la indicazione del RAIMONDO circa il prelevamento delle
somme di denaro destinate ai detenuti lavoranti era già nel bagaglio
conoscitivo degli stessi ed essendo escluso che il predetto avesse fornito
indicazioni su una precisa data ( v. teste DARDO).
2.6.

Violazione degli artt. 62 bis, 133 cod. pen. in ordine alla dosimetria della
pena giustificata attraverso mere clausole di stile, senza considerare la
scarsa concretezza del pericolo e la modestia del disvalore del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile.
1.1.

Nella specie, non discussa in appello la natura di segreto delle notizie
fornite circa il trasferimento dei detenuti – essendosi limitata al riguardo
la doglianza alla attendibilità del teste Curseri ed alla genericità della
informazione – , la dedotta conformità della condotta alle disposizioni
della circolare – che, oltretutto, risulta distonica rispetto al già disposto

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parte del Provveditorato. In ogni caso, risulta che gran parte dei

trasferimento – costituisce generica allegazione di mero fatto che non
risulta sottoposta al giudice di appello.
2. Il secondo motivo è parimenti generico ed in fatto rispetto alla assenza
di doglianza in appello al riguardo del compendio difensivo oggi
richiamato ed alla motivazione resa dalla sentenza circa la incontestata
comunicazione preventiva del RAIMONDO di coloro che avrebbero
lasciato la casa Circondariale di Marsala anche attraverso la
documentata anomala personale comunicazione da parte del ricorrente

ancorchè , dai testi GIOVIALE, TRANCHIDA e MINAUDO.
3. Il terzo motivo è generico ed in fatto, trattandosi – quanto alla
prospettata omessa indagine – di questi() facti non sottoposta al giudice
di merito. Anche il dedotto contrasto testimoniale, questa volta sotto il
profilo del giudizio di attendibilità, altro non è che una alternativa
probatoria improponibile in sede di legittimità quando – come nella
specie – la sua esclusione sia giustificata senza vizi logici e giuridici nei
termini ricordati.
4. Il quarto motivo è infondato in quanto il principio dell'” oltre ogni
ragionevole dubbio” , non può essere utilizzato, nel giudizio di
legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni
alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione
della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata
disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del
11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600), come nella specie – secondo
quanto sopra detto, è avvenuto. Questa Corte di legittimità ha spiegato
che la plausibilità della ricostruzione difensiva per essere ragionevole e
legittimare il dubbio assolutorio deve essere ancorata alle risultanze
processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, e non può
risolversi nella reinterpretazione critica degli esiti probatori in chiave
funzionale alla conferma di una diversa proposta ermeneutica; in altri
termini, la fonte del ragionevole dubbio è quella oggettivamente
scaturente dal compendio probatorio acquisito nel processo ovvero dalle
lacune istruttorie non colmate su aspetti rilevanti del fatto da giudicare;
essa non consiste, quindi, in un’operazione meramente ermeneutica
delle risultanze processuali in contrasto con la soluzione interpretativa
motivatamente adottata dal giudice nel confermare l’ipotesi accusatoria
espressa nel capo di imputazione (sull’esigenza di una plausibilità
processuale e non solo congetturale: Sez. 4^, n. 22257 del 25/03/2014,

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ai familiari del PARRINELLO e del GENNARO, così come confermata,

Guernelli, Rv. 259204; Sez. 4^, n. 30862 del 17/06/2011,Giulianelli, Rv.
250903; Sez. 4^, n. 48320 del 12/11/2009,Durante, Rv. 245879).
5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto generico ed in fatto rispetto
alla motivazione che ha escluso la valenza negativa della deposizione del
DARDO rispetto alla precisa ricostruzione del fatto da parte
dell’attendibile teste ALAGNA.
6.

Il sesto motivo è inammissibile perché costituisce critica all’esercizio dei
poteri discrezionali demandati al giudice di merito in ordine alla

vizi logici e giuridici sul rilievo della reiterazione dei fatti e della assenza
di elementi favorevoli all’imputato, essendo stata considerata la scarsa
concretezza del pericolo per ridimensionare la pena.
7. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 21.4.2015.

concedibilità delle attenuanti generiche – nella specie esercitati senza

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