Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18631 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18631 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DYLI KRESHNIK nato il 21/08/1984

avverso la sentenza del 19/05/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dyli Kreshnik ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 19 maggio 2017 con la quale il Tribunale di Ragusa applicava, sull’accordo
delle parti, la pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.000,00 di
multa nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge in punto di errata qualificazione giuridica
del fatto, che avrebbe dovuto ritenersi sussumibile nella diversa fattispecie di cui all’art.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della
descritta censura, non indicando in nessun modo le ragioni per le quali, in presenza di una
richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo stesso imputato (che ne ha determinato
la misura in accordo con il P.M.), tale da presupporre una implicita rinuncia ad ogni
questione sulla colpevolezza, il Giudice di merito avrebbe dovuto disattendere quella
richiesta per giungere ad una decisione improntata ad una diversa qualificazione giuridica
del fatto.
La decisione impugnata, nei limiti di sinteticità fisiologicamente connaturati ad una
sentenza di applicazione della pena, ha puntualmente escluso, di contro, la sussistenza
del vizio dal ricorrente prospettato, esponendo le ragioni giustificative della correttezza
della qualificazione giuridica del fatto per il quale è stata applicata la pena

ex art. 444

cod. proc. pen.: ragioni che il ricorrente non ha affatto criticato, né preso in
considerazione.
Il motivo di ricorso incentrato sul profilo della erronea qualificazione giuridica del
fatto deve sostanziarsi, invero, nell’articolazione di una critica specificamente
argomentata e puntualmente correlata alla disamina degli elementi costitutivi (condotta,
evento, nesso causale) del fatto delineato nel tema d’accusa e della sua sussumibilità
nello schema normativo della contestazione.
Al riguardo giova richiamare, inoltre, la consolidata giurisprudenza di questa
Suprema Corte (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), secondo cui, in
tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione
risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del
capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione
che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e
probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto
contenuto in sentenza deve essere limitata, dunque, ai casi di errore manifesto, ossia ai
casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui
reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti
margini di opinabilità (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv.
254865).

73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90.

Evenienze, quelle or ora indicate, delle quali non v’è traccia nel caso qui preso in
esame.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
pagamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

2

P. Q. M.

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