Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18630 del 30/01/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18630 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTE RAFFAELE nato il 11/02/1973 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Data Udienza: 30/01/2017

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Maria Francesca Loy, ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’avv. Gianluca Belluomini per il
ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015 la Corte d’Appello di Bologna, nel
dichiarazione la prescrizione del reato di lesioni personali, ha confermato a carico di Forte
Raffaele le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione delle norme processuali stabilite in
tema di inammissibilità della costituzione di parte civile.
Lamenta il ricorrente che la parte civile si è costituita a giudizio mediante un atto
contenente meramente l’indicazione del titolo di reato contestato, la generica indicazione della
richiesta di risarcimento e del numero del procedimento, senza precisare se lo stesso si
riferisca al numero di iscrizione nel registro generale delle notizie di reato o al numero
assegnatogli ai fini del dibattimento.
L’atto di costituzione non ha fatto alcun riferimento al fatto contestato nonché alla data
ed al luogo in cui si sarebbero svolti i fatti materiali, e ciò in contrasto con l’art. 78 comma 10
lett. d) c.p. che richiede “l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda”..
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 82 comma 2° c.p.p.,
523 comma 2° c.p.p..
Lamenta il ricorrente che le conclusioni formulate oralmente dalla parte civile sono prive
del requisito della specificità e completezza, non contenendo neppure la quantificazione del
danno che si asserisce di aver subito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che in tema di costituzione di parte
civile, l’indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale
esclusivamente all’individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo
necessaria un’esposizione analitica della “causa petendi”, sicchè per soddisfare la
previsione normativa è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione, allorquando il
nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata sia immediato. (Sez. 5, n.
22034 del 07/03/2013 – dep. 22/05/2013, Boscolo, Rv. 256500).
E’ evidente che in un caso, come quello di specie, in cui è immediato il nesso tra la pretesa
risarcitoria ed il delitto di lesioni ascritto all’imputato è sufficiente che la costituzione di
parte civile avvenga nell’ambito del procedimento penale chiamato in dibattimento,
recante ovviamente la contestazione del fatto ascritto all’imputato, per ritenere

2

affidandolo ai seguenti motivi.

implicitamente soddisfatti i requisiti di cui all’art. 78 lett. d) c.p.p., pur in difetto della
compiuta descrizione del fatto nell’atto di costituzione di parte civile.
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che l’inosservanza della norma di cui all’art.
523, comma secondo, cod. proc. pen., per omessa determinazione nelle conclusioni scritte
delle parti civili dell’ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento, non produce
alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in
quanto l’esercizio dell’azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di

alla prudente valutazione del giudice. (Sez. 6, n. 7128 del 22/12/2015, Rv. 266537)
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017
Il consigliere estensore

Il Presi ente

risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa

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