Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18630 del 11/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18630 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1.
2.
3.
4.
5.

MEROLLA SERGIO N. IL 16/01/1981
BIONDI VINCENZO N. 14/12/1982
RIZZUTO SALVATORE N. IL 09/03/1962
PASSARCI CASTRENSE N. IL 23/10/1984
GROSSI GIUSEPPE N. IL 24/05/1969

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI del 19.01.2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. ssa Maria Giuseppina Foclgroni che ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; per il ricorrente Rizzuto è presente
l’avvocato Raffaele Bonsignore che chiede l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 gennaio 2011. la Corte d’appello di Napoli, in riforma della
1.
sentenza emessa in data 15 dicembre 2009 dal GUP del Tribunale di Napoli nei confronti
di Merolla Sergio, Di Giovanni Battista Gennaro, Nasti Stefania, Biondi Vincenzo, Rizzuto
Salvatore, Passaro Castrese, Arena Rosa, Teano Luigi, Teano Vincenzo e Grossi
Giuseppe, appellata dagli stessi rideterminava la pena nei confronti degli imputati
Merolla, Di Giovanni, Nasti, Biondi, Teano Luigi e Grossi Giuseppe, confermando nel
resto. Gli stessi erano stati tratti a giudizio per rispondere di plurime violazioni del T.U.
Stupefacenti e contro il patrimonio.
2.
Avverso tale decisione proponevano ricorso a mezzo dei rispettivi difensori :
2.1. Passaro Castrese per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione anche con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.
114 c.p.;
2.2 Grossi Giuseppe per mancanza ed illogicità della motivazione relativamente
all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 73, 5 comma DPR 309/1990;
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ovvero per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura della pena;
2.3 Merolla Sergio per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con
particolare riferimento alla mancata applicazione della legge n. 241 del 31 luglio 2006;

Data Udienza: 11/10/2012

Così deciso nella camera di consiglio dell’il ottobre 2012
IL CONSIGLIERE EST6JSORE

IL PRESIDENTE

2.4 Rizzuto Salvatore per violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b, c ed e c.p.p. in
relazione agli artt. 73 DPR 309/1990, 125 e 192 c.p.p.;
2.5 Biondi Vincenzo proponeva personalmente ricorso censurando la gravata
sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili poiché basati su censure manifestamente
infondate ed aspecifiche. è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che per
un verso hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze
rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione
ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile (cfr. Sez. 4, 29.3.2000, n.
5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109) e che, sotto altro profilo- con particolare riferimento all’impugnazione del
Merolla- attengono a questioni (mancata applicazione dell’indulto) non in precedenza
dedotte e comunque di competenza del giudice dell’esecuzione (cfr. Sez, 5, 22.10.2009,
n. 43262, Rv 245106). Con riferimento ai motivi di gravame concernenti la mancanza ed
illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità, trattasi di
censure in fatto o riguardanti la valutazione del compendio probatorio, non ammissibili in
sede di legittimità, a fronte di una motivazione.
Va infatti ribadito che il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti,
né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur
formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di una
diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da ciò derivando che,
ove venga denunciato, con ricorso per cessazione, vizio di motivazione del
provvedimento, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di controllare la
congruenza della motivazione.
Risulta evidente, nello specifico, l’esaustività delle argomentazioni dei giudici di merito
che hanno richiamato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e le ulteriori
emergenze probatorie.
Le lagnanze in ordine alla entità della pena sono parimenti del tutto generiche, a fronte
di una motivazione della sentenza che da un lato ha congruamente distinto le varie
posizioni processuali in relazione al concreto comportamento processuale tenuto,
dall’altro ha richiamato i parametri di cui all’art. 133 c.p.
4. Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, a quello della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro
1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in
ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA