Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1863 del 25/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1863 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI LUCCA
nei confronti di:
1) BAGNOUD BRUNO N. IL 23/02/1935 * C/
avverso l’ordinanza n. 4/2012 TRIB. LIBERTA’ di LUCCA, del
03/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONI° ;
14)0e/sentite le conclusioni del PG Dott. F 4 I (31-“,
tu ea- I L
(LA 4-senN, OEL

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/10/2012

e
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 3 febbraio 2012, il Tribunale di Lucca, in sede di
riesame, ha revocato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip dello stesso
Tribunale il 16 dicembre 2011, avente ad oggetto un aeromobile, in relazione al reato
di cui agli artt. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 292 e ss. del d.P.R. n. 43 del 1973, per
evasione dell’IVA all’importazione.
Afferma il Tribunale che l’aeromobile in questione, di proprietà di una società

Lucca, era stato oggetto di un contratto di locazione stipulato il 30 marzo 2004;
contratto che escluderebbe la configurabilità di un’importazione dell’aeromobile stesso
in Italia. A ciò deve aggiungersi – per lo stesso Trubunale – che gli scambi tra l’Unione
europea e la Svizzera non sono soggetti a dazi doganali di importazione, così da
escludere in radice la configurabilità del reato contestato.
2.

– Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, deducendo il vizio di
violazione di legge, sul rilievo che la condotta contestata sarebbe quella di evasione
dell’IVA all’importazione e non – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – quella di
evasione di dazi di importazione. Rileva il ricorrente che l’aeromobile in questione, di
proprietà di una società svizzera, era di fatto nella piena disponibilità dell’Associazione
Paracadutisti Toscani, con sede in Italia, la quale lo utilizzava per l’attività di trasporto
e lancio di paracadutisti con decollo e atterraggio nell’aeroporto di Lucca. Tale
associazione deteneva pacificamente l’aeromobile in forza di un contratto di locazione
e tale circostanza non esclude l’applicabilità dell’IVA all’importazione, perché tale
tributo, in forza dell’art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica ad ogni importazione,
a prescindere dall’esistenza di un contratto con effetto traslativo. Quanto ai rapporti
fra Svizzera e Unione europea, il pubblico ministero ricorrente rileva che il
presupposto economico-finanziario dell’IVA è del tutto diverso da quello dei dazi
doganali, effettivamente non dovuti, tanto che VIVA è comunque dovuta allo Stato al
momento dell’ingresso delle merci, a meno che non si provi che il tributo è già stato
assolto anteriormente nello Stato di provenienza (come chiarito dalla Corte di
cassazione con la sentenza n. 16860 del 2010).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. – Il Tribunale muove, in primo luogo, dal presupposto che il reato
contestato sia quello di evasione dei dazi doganali e che tale reato non possa essere

svizzera, ma nella disponibilità dell’Associazione Paracadutisti Toscani, con sede in

ritenuto sussistente, trattandosi, in ipotesi, di importazione di un aeromobile dalla
Svizzera; importazione per la quale i dazi doganali non sono dovuti.
Tale presupposto è erroneo.
Il reato contestato è infatti quello di evasione del VIVA all’importazione, di cui
all’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale rinvia, solo quanto alla sanzione, agli
artt. 292 e ss. del d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando, che puniscono
l’evasione dei dazi doganali, senza che vi sia alcuna assimilazione fra la fattispecie di
multis, sez. 3, 12 luglio 2012, n. 34256).

Come correttamente evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, VIVA
all’importazione è dovuta, in linea generale, anche nelle importazioni dalla Svizzera. Si
è, in particolare, evidenziato che, in base all’art. 4 dell’accordo del 19 dicembre 1992
tra la CEE e la Svizzera, sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad
effetto equivalente, categorie alle quali non appartiene VIVA, la quale ha natura di
tributo interno, comunque dovuto, a meno che la merce introdotta non possa ottenere
in Italia il riconoscimento di un’imposta già pagata all’esportazione, ossia l’importatore
non fornisca la prova di avere assolto il tributo in Svizzera, dimostrando la sussistenza
di una fattispecie di doppia imposizione, contraria al principio di neutralità
commerciale dell’imposta sancito dal citato art. 4 dell’accordo (sez. 3, 22 marzo 2005,
n. 17432; sezione 3, 4 luglio 2007, n. 36198, Rv. 237552; sez. 3, n. 34256 del 2012).
Si è inoltre precisato che, negli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea, la merce
non subisce alcuna tassazione all’atto dell’esportazione, e ciò evita quel fenomeno di
doppia imposizione che, in base a quanto affermato da questa stessa Corte,
escluderebbe la configurabilità del reato di evasione dell’IVA all’importazione. E ciò,
perché la legge federale sull’IVA del 2 settembre 1999 prevede, all’art. 19, comma 2,
l’esenzione dall’imposta per una serie dì operazioni classificabili come cessioni

evasione dell’IVA e quella di evasione dei dazi doganali, le quali restano distinte (ex

all’esportazione e operazioni assimilate, fra cui rientra il noleggio di aeromobili, purché
il beneficiano li utilizzi prevalentemente all’estero (sez. 3, 17 marzo 2010, n. 16860).
3.2. – Il Tribunale muove, poi, da un secondo assunto: che l’aereo sia oggetto
di un noleggio regolare e non di un contratto diretto a dissimulare una vendita tra un
soggetto svizzero e un soggetto italiano, con la conseguenza che non vi sarebbe
importazione.
Anche tale presupposto è erroneo.
Dato per pacifico che l’aereo sia oggetto di un regolare contratto di noleggio,
deve rilevarsi che l’importazione, ai fini fiscali, prescinde, in linea di principio, da una
3

A\SL,

traslazione della proprietà, perché corrisponde semplicemente all’ingresso e alla
permanenza in Italia di un bene al di là di limiti temporali determinati (sez. 3, n.
16860 del 2010). Tale ricostruzione prende le mosse dal tenore letterale dell’articolo
71 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto, il quale prevede che il fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilità sono
determinati in base alle disposizioni vigenti per i dazi doganali anche qualora tali dazi
non siano dovuti. Ne consegue che trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
condizioni che devono sussistere affinché gli aeromobili possano godere dell’esonero
dai dazi all’importazione e limitano, comunque, tale esonero ad un periodo di soli 6
mesi, dovendosi poi procedere necessariamente all’importazione

definitiva del

velivolo, con relativo pagamento dell’IVA.
4. – L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata,

con rinvio al

Tribunale di Lucca, perché proceda a nuovo giudizio, rivalutando

la fattispecie

contestata in base ai principi di diritto sopra riportati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

558 e 562 del regolamento comunitario n. 2454 del 1993, le quali prevedono le

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