Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18629 del 09/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18629 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 09/04/2015

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Intanno Simone, nato a Genova il 26-7-79,
2. Concas Carlo, nato a Genova il 30-7-82,
3. Guida Luigi, nato a Napoli il 19-9-81,
4. Morchio Gianluca, nato a Genova il 21-9-87,
5. Masala Salvatore, nato in Germania 1’8-1-72,
6. Puppo Ivan, nato a Genova il 6-8-71,
7. Amato Massimo, nato a Genova il 19-9-70,
avverso la sentenza in data 18-3-14 della Corte di Appello di Genova, sezione l° penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotando;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Oscar Cetrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO
1 . . Con sentenza in data 25-10-10 il Tribunale di Genova ha condannato Intanno

Simone, Concas Carlo, Guida Luigi, Morchio Gianluca, Masala Salvatore, Puppo Ivan e Amato
Massimo alla pena di anni due di reclusione ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 582585, loro ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, in data 18-3-14, la Corte di Appello di Genova, sezione 10
penale, in accoglimento dell’impugnazione del Procuratore Generale, ha aumentato la pena
inflitta a ciascun imputato ad anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
Gli imputati sono stati condannati per avere usato violenza nei confronti del personale della
Polizia Penitenziariin servizio all’interno del carcere di Marassi, consistita nell’avere
aggredito e spintonato l’agente Mortorelli e l’agente Pagani al fine di opporsi loro, mentre
stavano compiendo un atto di ufficio (impedire ai detenuti di invadere una zona non
autorizzata), cagionando al Pagani le lesioni di cui ai referti medici, e di avere aggredito altro
detenuto, Mihai Obrge, colpendolo con bastoni e calze imbottite con oggetti metallici e
cagionandogli lesioni personali (in Genova il 16-3-2008).
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 18-3-14 hanno proposto ricorso per cassazione Intanno
Simone, Concas Carlo, Guida Luigi, Morchio Gianluca, Masala Salvatore, Puppo Ivan e Amato
Massimo, chiedendone l’annullamento.
Intanno Simone deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità per i reati a lui ascritti, evidenziando le incongruenze e
confusioni delle testimonianze a sua carico e segnalando di non essere stato riconosciuto dalla
persona offesa. Denuncia altresì lo stesso vizio in riferimento alla pena a lui inflitta.
Concas Carlo, Guida Luigi, Morchio Gianluca, Masala Salvatore, Puppo Ivan e Amato
Massimo lamentano, con argomentazioni analoghe, vizio di motivazione in punto di
affermazione della loro responsabilità, nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche e

1

della attenuante di cui all’art. 114 c.p., alla mancata esclusione della contestata recidiva ed alla
pena inflitta, ritenuta eccessiva.
3 . . I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
I motivi di ricorso incentrati nell’asserito vizio di motivazione in riferimento alla affermazione
della penale responsabilità degli imputati si sostanziano in doglianze non consentite in sede di
giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti attengono, in vero, alla valutazione della prova,
che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in
sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente
illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla decisione attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della
correttezza logica.
Le censure relative al diniego della attenuante di cui all’art. 114 c.p. sono generiche a fronte
della motivazione puntuale dei Giudici di merito, non soltanto del tutto in linea con il costante
insegnamento della giurisprudenza di legittimità in proposito, ma anche esente da vizi logici.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in allegazioni di mero fatto,
con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente
motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione
di elementi favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della
loro decisiva rilevanza.
Infine la Corte di Appello ha, sia pure in modo stringato, correttamente spiegato che,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la recidiva, regolarmente contestata, non
poteva essere nel caso di specie esclusa per la natura dei gravi precedenti dei prevenuti, che
denotavano la loro perdurante inclinazione al delitto.

4.-. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali e pro capite di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00,
non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9-4-2015.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore
Antonio Agrò
. cenzo Rotundo
Vt

í

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA