Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18628 del 31/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18628 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di El Cherquoi Samir, nato in Marocco il 21-9-89,
avverso la sentenza in data 4-7-14 della Corte di Appello di Bologna, sezione 3 0 penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. El Cherquoi Samir ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per
cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 4-714, la Corte di Appello di Bologna, sezione 3° penale, ha confermato la
condanna, con attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione
pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 337
c.p., commesso in Bologna il 27-4-08.
Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge, sostenendo la nullità
della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415
bis c.p.p. effettuata al domicilio precedentemente eletto nonostante
risultasse agli atti il successivo stato di detenzione dell’imputato per altra
causa.
In secondo luogo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in
riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Data Udienza: 31/03/2015

Questa Corte ha già chiarito che a norma dell’art. 156 c. p. p. la notifica del
decreto di citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel luogo di
detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal
procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente
elezione di domicilio mai revocata, in quanto l’ufficio giudiziario procedente,
prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in
ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto (Sez. 5,
Sentenza n. 37135 del 10/06/2003, Rv. 226664, Bevilacqua)

proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa
elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di
detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di
tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente
nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così
come nel domicilio eletto, è validamente eseguita. (Sez. 1, Sentenza n.
11543 del 01/03/2005, Rv. 231496, D’Ambrogio).
Nel caso di specie risultava dagli atti lo stato di detenzione per altra causa e
l’imputato aveva avuto cura di comunicarlo all’Autorità procedente.
Nonostante ciò, la notifica è stata effettuata al domicilio eletto.
Ne discende la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari ex art. 415 bis c.p.p. effettuata al domicilio eletto, nonostante
risultasse agli atti lo stato di detenzione dell’imputato per altra causa.

3. Per le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio unitamente a quella di primo grado con trasmissione
degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza in data 3-4-i2009 del Tribunale di Bologna e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Roma, 31-3-2015.
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Vincenzo Rotundo

Antonio Agrò

Inoltre è stato chiarito che è onere dell’imputato, ai sensi dell’ art. 161 cod.

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