Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18628 del 16/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18628 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINALI GIUSEPPA nato il 19/08/1967 a AUGUSTA

avverso la sentenza del 16/02/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI
che ha concluso per

Data Udienza: 16/11/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Lu igi Orsi, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con atto sottoscritto personalmente, Giuseppa SPINALI propone ricorso avverso la sentenza
emessa dalla Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo
grado, con la quale la suddetta imputata era stata condannata per il reato aggravato di
minacce.

affermazione di responsabilità.
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle doglianze proposte in
appello riguardo l’insussistenza della “gravità della minaccia”.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell’indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato
(Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30
settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Va in proposito rammentato il principio di diritto
secondo il quale la mancanza di specificità del motivo – deve essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di
mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4,
18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv.
231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Giova in ogni caso evidenziare, con specifico riferimento alle questione della configurabilità
della fattispecie criminosa di cui all’art. 612 cod. pen., che tale norma prevede un reato
formale di pericolo, per la cui integrazione non è, quindi, richiesto che il bene protetto sia
effettivamente leso, essendo sufficiente che il male minacciato sia tale da ingenerare timore
nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che elemento essenziale del reato di minaccia è solo
la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male
ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato
di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine
della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato,
purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n.
45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pmt in
proc. Pagano, Rv. 247762; Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484).
2

2. Con un unico motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016
Il Presidente

Il co. sigllere ‘stensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA