Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18626 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18626 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Costea Ion Gheorghe ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la
sentenza della Corte di appello di Catania, 14 marzo 2013, che ne ha
disposto la consegna allo Stato di Romania, in adesione al mandato di
arresto europeo n.2 del 5 giugno 2012 del Tribunale ordinario di Elusi ed in

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relazione alla condanna, definitiva, di cui alla sentenza n.56 del 10 febbraio
2012 dello stesso Tribunale di condanna per il delitto di furto aggravato.
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa
Corte.
Lamenta il ricorrente violazione di legge in relazione all’ad 8 legge

disposta solo in caso di furto commesso con uso di armi o a seguito
dell’attività di un gruppo organizzato, ipotesi non riscontrata nella specie.
Si deduce ancora violazione di legge e difetto di motivazione, con
riferimento all’alt 18 comma 1 lettera “r” stessa disposizione di legge, in
quanto la documentazione prodotta avrebbe dato riscontro della condizione
di residente in Italia del ricorrente (in particolare, motivata dalla presenza
del fratello in Italia da tempo, nonché dalla allegazione attestante
l’inserimento nel mondo lavorativo).
Per contro, la Corte distrettuale, apoditticamente, avrebbe superato il
dato documentale offerto , tralasciando di operare ulteriori accertamenti
d’ufficio come consentitogli in via istruttoria.
Il ricorso riposa su motivi non fondati e merita il rigetto.
Il primo motivo è palesemente infondato . Trova applicazione nella
specie il disposto di cui all’ad 7 legge 69/05 che impone l’esecuzione laddove
, come nella specie , il fatto posto a fondamento del Mae risulti previsto
come reato dalla legge nazionale: la fattispecie posta a fondamento della
condanna sottesa al MAE ben può essere riportata all’ipotesi di cui all’ad 624
bis cp , comma I , con conseguente palese infondatezza del rilievo.
Parimenti infondato il secondo motivo.
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza”, che
viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna
previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, presuppone l’esistenza di un
radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui
indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia,
l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza
temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna
conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se

69/05, nonchè vizio di motivazione, giacchè la consegna poteva essere

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non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il
pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.
Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che
abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un
soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (Sez. 6, 8 aprile
In adesione a tali regole, pur se con motivazione sintetica, qui peraltro
suscettibile di integrazione, potendo il Collegio valutare nel merito la
fondatezza del rilievo, in ragione di quanto consentito in deroga dall’ad 22
Legge 69/05, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di un effettivo
radicamento del ricorrente in Italia.
Si tratta
tratta di valutazione di meritoymerita condivisione in ragione della
inadeguatezza della documentazione prodotta a sostegno dell’assetto
difensivo. In particolare, la presenza del fratello in Italia non costituisce
spunto logico inequivoco quanto alla radicata presenza in Italia del
ricorrente, altrimenti non adeguatamente supportata dalla brevità, dalla
frammentarietà sul piano della continuità, nonchè dalla stessa occasionalità
dei rapporti lavorativi documentati.
Si tratta dunque di supporti documentali inidonei a provare la
sussistenza di uno stabile radicamento.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge n.69 del
2005.

2010, n. 13517, Vadiva; Sez. 6, 9 marzo 2010, n. 10042, Matei).

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P.Q.M,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22
comma 5 legge n.69 del 2005.
Così deciso in Roma il giorno 23 aprile 2013

Il consigliere estensore

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