Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18626 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18626 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE GIROLAMO nato il 19/01/1981 a PALERMO

avverso la sentenza del 11/05/2017 del GIP TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Girolamo De Simone ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
dell’Il maggio 2017 con la quale il Tribunale di Cuneo applicava, sull’accordo delle parti, la pena di anno
uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen.
e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di accertamento della responsabilità, con

2. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato.
Contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnazione, il Giudice di merito ha dato conto
dell’impossibilità di applicare formule di proscioglimento in punto di fatto, operando uno specifico
richiamo ai presupposti di merito emergenti dagli atti del fascicolo processuale in ordine ai fatti oggetto di
contestazione.
Va ribadito che, in relazione alla motivazione della sentenza che applica la pena sull’accordo delle
parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste
dall’art. 129 cod. proc. pen. l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in
ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè
che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Il ricorso, inoltre, è generico in quanto non individua elementi di fatto, astrattamente suscettibili di
valutazione al fine di escludere l’antigiuridicità della condotta, portati a conoscenza dell’A.G. e da questa
non valutati al fine dell’esclusione dell’applicazione del richiamato art. 129 cod. proc. pen..

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

riferimento alla mancata applicazione delle formule di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA