Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18625 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18625 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
WALIGORA ARTUR ADAM N. IL 06/12/1970
avverso la sentenza n. 59/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
1We/sentite le conclusioni del PG Dott. h. , ? SioM R.9111 CiL

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Data Udienza: 23/04/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 19.3.2013 la Corte di Appello di Bologna respingeva la
richiesta di consegna di cui al M.A.E. in data 19.11.2012 emesso
dall’Autorità Giudiziaria Polacca nei confronti di WALIGORA Artur Adam.

pervenuta la relazione accompagnatoria per gli elementi di prova posti a
base della richiesta e che non sono stati specificati i gravi indizi di
colpevolezza dalla autorità polacca richiedente i non essendo al’uopo
sufficiente la sola affermazione, contenuta nel provvedimento restrittivo
genetico, secondo la quale « il materiale probatorio raccolto permette
di accertare con grande probabilità che il sospettato abbia commesso il
reato di cui è accusato>>.
2. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bologna deducendo con unico ed articolato motivo erronea applicazione
degli artt. 6 e 16 I n.69/2005 e 15 della decisione quadro 2002/584/GAI.
Secondo il ricorrente, evidenziando la natura processuale del MAE posto
a base della richiesta di consegna, la Corte territoriale, quanto alla prima
ragione del rifiuto, – da un lato – ha ritenuto erroneamente rilevante
l’omessa trasmissione della relazione di cui all’art. 6 co.

4 lett.a) I.n.

69/2005,- dall’altro – ha omesso di disporne la acquisizione. Quanto alla
seconda ragione del rifiuto, pur essendo vero che né il MAE né il
mandato interno polacco recano una specifica indicazione degli elementi
indiziari valutati dall’Autorità giudiziaria, di essi si dà contezza
dell’avvenuta valutazione. In ogni caso, ove la Corte avesse voluto la
specifica indicazione delle fonti di prova, avrebbe avuto il dovere di
rivolgersi al Paese richiedente. Infine, insindacabile sarebbe la
valutazione dell’autorità straniera secondo la quale l’imputato vuole
sottrarsi alla comparizione dinanzi al suo giudice e che il provvedimento
coercitivo di natura processuale, finalizzato ad ottenere la presenza
dell’imputato al processo, non devono essere indicati necessariamente
gli indizi di colpevolezza relativi al reato per il quale si procede, essendo
sufficiente che l’ordine restrittivo sia, come nella specie, inerente al
processo pendente.
3.

Il ricorso è fondato.

1

La Corte territoriale ha negato la consegna assumendo che non è

4. SI verte in materia di M.A.E. processuale, essendo stata richiesta la
consegna del WALIGORA per la durata di 14 giorni, perché lo stesso non
è comparso all’udienza a suo carico presso il Tribunale polacco che
procede nei suoi confronti per sottrazione agli obblighi familiari di
assistenza della figlia minore e, secondo il provvedimento restrittivo
emanato, l’adozione di una misura di sicurezza meno restrittiva non è
sufficiente per assicurare il corretto andamento dello stesso processo.

data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto europeo emesso sulla
base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del
processo penale in assenza dell’imputato. (Fattispecie relativa a M.A.E.
emesso dall’autorità giudiziaria polacca) (Sez. 6, Sentenza n. 19360 del
18/05/2010 Rv. 247343 Imputato: Junski, che richiama Sez. feriale, 28
agosto 2008, dep. 3 settembre 2008, n. 34574).
6. A tal riguardo, non essendo detto provvedimento fondato su ragioni
incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai
principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e
considerato che non possono essere dall’a.g. dello Stato di esecuzione
sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’a.g. dello
Stato emittente alla sua adozione ( Sez. VI Sentenza n. 2711 del
20.1.2010, Malvetti), non è conferente la ragione posta a base del
diniego alla consegna circa il non documentato fondamento probatorio
dell’accusa.
7. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio disponendosi la
consegna del WALIGORA all’autorità polacca emittente.
8. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 22 co. 5 I.n.
69/2005.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la consegna di
WALIGORA Artur Adam all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 co. 5 I.n.
69/2005.
Così deciso in Roma, 23.4.2013.

5. Osserva la Corte che in tema di mandato di arresto europeo, può essere

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