Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18623 del 16/11/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18623 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORIONI FABIO CLETO nato il 01/01/1969 a ANCONA

avverso la sentenza del 30/11/2012 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/11/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Luigi ORSI, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto sottoscritto dal suo difensore, Fabio Cleto BORIONI propone ricorso avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale è stata confermata la sua condanna per
il reato di cui all’art. 594 cod. pen..
Con la stessa sentenza sono state confermate anche le statuizioni civili, relative ai danni in favore
della persona offesa (costituita parte civile), liquidati nella misura di euro 500.

all’affermazione di responsabilità, sostenendo l’inoffensività delle espressioni utilizzate nella
lettera – fax inviata alla persona offesa ed invocando il “diritto di critica”.
2.

Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 1 d. Igs. 15 gennaio 2016 n. 7, è stato

abrogato l’art. 594 cod. pen., con conseguente trasformazione in mero illecito civile del fatto di
ingiurie.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto di ingiurie non è più previsto dalla
legge come reato.
3. Alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 46688 del
29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267885), con la sentenza di annullamento perché il fatto non è
più previsto dalla legge come reato il giudice dell’impugnazione deve revocare anche i capi della
sentenza relativi agli interessi civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato e ne revoca anche i capi che concernono gli interessi civili.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016
IfÌ consigtiee estensore

Il Presidente

Nel ricorso sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione

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