Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18623 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18623 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CORTESE ARTURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANGIORGI GIUSEPPE N. IL 04/10/1965
CASTELVECCHIO SERENELLA N. IL 20/06/1965
MARSOCCI FILOMENA N. IL 18/04/1971
avverso l’ordinanza n. 87/2012 TRIB. LIBERTA’ di MODENA, del
17/12/2012

t

entita la relazione fatta dal Consigliere pol -t. ARTURO CORTESE; ,
sentite le conclusioni del PG Dott.t…JA,44″,dp
‘:
S’cp, RD pi
IO N

cl\Usí. à retta*

Uditidifensor Avvt

Puft) ■ e.l.t

1.

th

■ r;co rs;

F>ettiA CO

e” Instsera;
44- kmat
‘)(e.f4N_nx

214-yetAA

cc

e i Snr
utuTil

L4
CAIL

r..co

r_c

urn-uttc.- ci- •

Data Udienza: 16/04/2013

Con ordinanza del 29/30.10.2012 il GIP del Tribunale di Modena applicava la misura
della custodia cautelare in carcere (poi sostituita il 18.11.2012 con gli arresti
domiciliaii) a Sangiorgi Giuseppe per:
— il reato di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3 e 6, c.p. (capo A), perché, quale
costitutore e organizzatore del gruppo di lavoro dell’Emodinamica del Policlinico di
Modena promuoveva e capeggiava un’associazione finalizzata alla commissione di
delitti di corruzione, truffa ai danni del Servizio sanitario, abuso d’ufficio, falso in
atto pubblico e violenza privata, attraverso condotte consistenti in: – sperimentazioni
sull’uomo eseguite abusivamente; – installazione di “stent” o “palloni
medicati”apparecchiature mediche risultate anche difettose, su pazienti ignari e non
informati; – creazione di falsi in cartella clinica; – utilizzo abusivo di attrezzature
sanitarie del SSN; – ricezione di denaro, attraverso enti terzi, da parte delle aziende
produttrici di dispositivi medici come corrispettivo degli studi sperimentali
illecitil’assegnazione fraudolenta di gare pubbliche a imprenditori ‘amici’ in cambio
di denaro o altre utilità;
— otto reati di cui all’art. 319 c.p. e corrispondenti reati di cui all’art. 640 cpv. cp.,
commessi nell’ambito delle condotte di cui sopra;
— ulteriori quattro reati di cui all’art. 319 c.p.;
— un reato di violenza privata ex art. 610 c.p.;
— due reati ex art. 318 c.p.
Con lo stesso provvedimento il GIP, visti gli artt. 322 ter cp. e 321, comma 2 bis,
cpp., disponeva nei confronti del Sangiorgi il sequestro preventivo, fino a concorso
della somma di € 401.617,71, di quattro conti correnti e, per la parte non capiente, il
sequestro per equivalente su tutti i beni immobili e mobili, nonché depositi bancari o
valori e conti correnti o postali intestati al Sangiorgi, da individuarsi in fase esecutiva
del provvedimento.
Decidendo sulle istanze di riesame proposte nell’interesse del Sangiorgi e dei terzi
interessati Castelvecchio Serenella e Marsocci Filomena, il Tribunale di Modena, con
ordinanza del 17/21.12.2012, confermava la misura reale. Rilevava in particolare il
Tribunale che:
— era infondata la eccezione di nullità ex arti. 125 e 178 cpp. del provvedimento di
sequestro per difetto di motivazione sulla sussistenza dei presupposti giustificativi
della misura: e ciò in quanto il provvedimento era da leggere in correlazione alla
unitaria illustrazione dei gravi indizi in ordine ai delitti corruttivi e, relativamente alla
determinazione dei proventi, la stessa era stata analiticamente operata in riferimento
ai complessivi compensi percepiti per le illegali attività sperimentali dalle aziende
farmaceutiche committenti;
— era infondata, alla luce dell’ampio materiale investigativo esposto nel
provvedimento applicativo e già vagliato, con esito confermativo, dal Tribunale del
riesame della misura cautelare, la eccezione di insussistenza del fumus dei delitti di
corruzione;

RITENUTO IN FATTO

;/

CONSIDERATO IN DIRITTO

— il sequestro era stato correttamente disposto in funzione della confisca per
equivalente (con conseguente irrilevanza dell’epoca di concreta formazione delle
provviste) in riferimento all’ammontare complessivo dei compensi ricevuti
dall’indagato quale prezzo per l’esecuzione degli illeciti di corruzione (anche
impropria) contestati, e aveva attinto, in limiti ampiamente contenuti nel massimale
indicato, quattro conti correnti, di cui due cointestati anche a Castelvecchio Serenella,
uno cointestato anche a Sangiorgi Mario e uno cointestato anche a Marsocci
Filomena, due depositi titoli, di cui uno cointestato anche a Sangiorgi Mario, e una
cassetta di sicurezza;
— ogni contestazione afferente a beni diversi (tra cui gli immobili) da quelli in
concreto attinti ovvero a beni ancora non conosciuti (quali quelli contenuti nella
cassetta di sicurezza) era priva di concretezza e attualità;
— non era di ostacolo alla misura cautelare la circostanza che alcuni dei beni
sequestrati risultavano cointestati anche a terzi (che nulla avevano comunque
dimostrato), rientrando comunque essi nella disponibilità dell’indagato ed essendo
rimesso alla sede cognitiva di merito ogni accertamento definitivo al riguardo.
Propongono ricorso l’indagato, la Castelvecchio e la Marsocci a mezzo dei comuni
difensori, deducendo che:
1.- il provvedimento del GIP è insanabilmente privo di concreta motivazione, vuoi
anche per relationem, in ordine al fumus dei reati, alla qualificazione dei beni, alla
determinazione del quantum confiscabile e ai presupposti della misura c.d. per
equivalente;
2.- la motivazione del Tribunale non è riuscita a confutare efficacemente i rilievi
difensivi in ordine alla insussistenza del fumus dei reati corruttivi, in relazione in
particolare alla effettiva causale dei compensi percepiti dal Sangiorgi, ricollegabile a
prestazioni estranee a qualsiasi ipotesi corruttiva;
3.- il Tribunale ha quindi erroneamente convalidato anche l’inclusione, tra le somme
sequestrabili, dell’importo di € 90.480, percepito per consulenze scientifiche;;
4.- il Tribunale ha illegittimamente confermato il sequestro anche in relazione ai
proventi derivanti dai fatti riqualificati dal GIP sub specie di reato ex art. 318 cp., in
illegittima difformità dalla richiesta del P.M., che faveva riferimento ai soli reati ex
art. 319 cp.;
5.- il sequestro per equivalente è stato illegittimamente disposto in riferimento a
compensi costituenti in realtà profitto, e non certo prezzo (come erroneamente
ritenuto dal Tribunale);
6.- i rilievi del Tribunale sull’inattualità di interesse delle contestazioni inerenti ad
alcuni depositi titoli, ai beni immobili e alla cassetta di sicurezza, contrastano con
quanto riportato nella nota dei NAS del 03.12.2012, e col fatto che oggetto di riesame
è la statuizione recata dal provvedimento applicativo e non la sua esecuzione;
7.- che il sequestro ha illegittimamente e indistintamente riguardato anche conti e
depositi cointestati a terzi, senza alcuna prova che gli stessi fossero in realtà nella
totale disponibilità dell’indagato.

I ricorsi sono infondati.
Si osserva, invero, in ordine alle doglianze proposte, quanto segue.
Il provvedimento del GIP reca adeguata motivazione in ordine al fumus dei reati, in
quanto, facendo unico corpo con l’ordinanza applicativa della misura personale, fa
evidente riferimento alla parte motiva recante illustrazione e argomentazione dei
gravi indizi posti a base di tale misura: parte più che sufficiente per soddisfare il
minor grado di esplicitazione del fumus necessario per la misura reale.
Circa poi la natura dei compensi percepiti, dai provvedimenti del GIP e del Tribunale,
emerge una sua ricostruzione in termini di ‘prezzo’ (legittimante la confisca, e il
prodromico sequestro, per equivalente) per la illecita strumentalizzazione
dell’incarico pubblico a fini privati, che è motivata in maniera certamente
irriconducibile a quegli estremi di totale mancanza o irrazionalità che solo potrebbero
costituire vizio apprezzabile in sede di ricorso in materia di misure reali.
La determinazione del quantum confiscabile discende poi linearmente dalla
sommatoria dei predetti compensi.
Quanto alla derubricazione di alcuni fatti a corruzione impropria, non sussiste alcuna
illegittimità correlata alla difformità dalla richiesta del P.M., versandosi in tema di
mera e doverosa riqualificazione dei medesimi fatti addotti dall’accusa.
Inconferenti, in tema di sequestro per equivalente, sono, all’evidenza, i rilievi
sull’epoca di formazione di alcuni beni o provviste.
Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto inattuale l’interesse a contestare la misura
in relazione agli immobili, non risultando, al riguardo, la misura stessa amcora
applicata. Né vale obiettare che oggetto di impugnativa è il provvedimento in sé e
non la sua esecuzione, posto che il provvedimento come tale non identificava
nominativamente gli immobili da sottoporre a cautela.
Per la cassetta di sicurezza ogni problema è superato dalla circostanza che, nel
frattempo, è stata restituita.
Relativamente, infine, alla doglianza che il sequestro avrebbe illegittimamente e
indistintamente riguardato anche conti e depositi cointestati a terzi, senza alcuna
prova che gli stessi fossero in realtà nella totale disponibilità dell’indagato, deve
rilevarsi che le somme e i valori presenti in conti o depositi cointestati anche a
soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente, in quanto quest’ultimo si estende ai beni che sono comunque
nella disponibilità dell’indagato (e la contestazione conferisce ipso facto tale
disponilità), non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni
operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e
debitori (art. 1289 cod. civ.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante
(art. 1834 cod. civ.), sulle quali prevalgono le norme penali in materia di sequestro
preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell’adozione del definitivo
provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità
dell’indagato possano essere definitivamente dispersi (Sez. 3, n. 45353 del
19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317; Sez. 6, n. 40175 del 14/03/2007, Squillante, Rv.
238086; Sez. 6, n. 24633 del 29/03/2006, Lucci, Rv. 234729).

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA