Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18623 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18623 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STEFANIA ANGELO nato il 08/08/1988 a TORREMAGGIORE

avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché contiene censure diverse da quelle
consentite nella Sede di legittimità.
I Giudici di merito hanno compiutamente esaminato e motivatamente
disatteso le obiezioni difensive, del tutto identiche nel loro contenuto a quelle già
dedotte in sede di gravame, escludendo l’invocata scriminante sulla base di
argomenti linearmente esposti in punto di fatto ed immuni da vizi logico-giuridici
rilevabili in questa Sede (diretta osservazione delle modalità del comportamento
dell’imputato da parte degli agenti operanti al momento dell’arresto ed assenza
di plausibili e comprovate giustificazioni, anche in ragione del fatto che egli ben
avrebbe potuto previamente rappresentare la circostanza de qua alle Autorità
preposte al relativo controllo), senza che il ricorrente ne abbia validamente
contestato la tenuta e la coerenza logica, se non attraverso proposizioni di tipo
meramente assertivo.
Le formulate doglianze, invero, si limitano genericamente a contestare la
valutazione delle prove concordemente effettuata dai Giudici di merito nei
termini in motivazione puntualmente descritti, ritenendo la stessa non plausibile
e proponendo, in tal guisa, un’alternativa rilettura delle modalità di svolgimento
del fatto che, in questa Sede, non può trovare alcun ingresso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

1. Il difensore di Stefania Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza del 12 aprile 2016 con la quale la Corte d’appello di Bari ha
confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 385
cod. pen.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di accertamento della
penale responsabilità, sotto il profilo del mancato riconoscimento della causa di
giustificazione legata al fatto che l’imputato si era momentaneamente
allontanato dalla residenza ove scontava gli arresti domiciliari perché colto da un
malore che gli aveva imposto di recarsi presso la vicina Guardia medica.

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