Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18622 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18622 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Adil Kafì, nato a Casablanca (Marocco) il 10.12.1977
avverso l’ordinanza dell’il. luglio 2012 emessa dal Tribunale di Venezia;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tindari Baglione, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, in sede di
riesame, ha confermato il provvedimento del 18 giugno 2012 con cui il G.i.p.
di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare degli arresti
domiciliari nei confronti di Adil Kati, per avere detenuto a fine di spaccio 5,3

2. Nell’interesse dell’indagato ricorre per cassazione l’avvocato Marco
Pietropolli, che svolge due motivi: con il primo censura l’ordinanza del
Tribunale per avere ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274
lett. c) c.p.p., in presenza di un’unica cessione di una singola dose di
stupefacente; con il secondo motivo rileva che i giudici non hanno operato
alcuna valutazione sulla proporzionalità della misura applicata al fatto
commesso e alla sanzione che si ritiene potrà essere applicata.

3. I motivi proposti sono infondati.
L’ordinanza impugnata ha motivato coerentemente in ordine alle esigenze
cautelari, giustificando la misura degli arresti domiciliari in rapporto ai ritenuti
legami dell’indagato “con la rete di grossisti e anche di acquirenti” di
stupefacenti, quindi formulando una prognosi di recidiva avvalorata dal
fatto che il Kafi non risulta avere uno stabile lavoro.
Questa stessa motivazione appare sufficiente anche in ordine alla scelta
della misura cautelare, che appare del tutto proporzionale al fatto oggetto
della contestazione.

4.

L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 6 dicembre 2012

2

grammi di cocaina (capo a), annullando nel resto l’ordinanza impugnata.

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