Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18622 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18622 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RUSSO GIUSEPPE nato il 20/12/1980 a CERIGNOLA
RUSSO GAETANO nato il 10/02/1990 a CERIGNOLA
RUSSO FRANCESCO nato il 19/01/1956 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Russo Giuseppe, Russo Gaetano e Russo Francesco ha proposto nel
loro interesse ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 gennaio 2017 con la quale
la Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione di primo grado,
rideterminando in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione la pena irrogata a Russo
Gaetano e Russo Francesco all’esito di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 110,
337, 582 cod. pen., con la conferma della decisione impugnata nei confronti di Russo
Giuseppe, condannato in primo grado ala pena di anni due e mesi otto di reclusione.

deduzioni difensive in sede di gravame svolte in merito alla determinazione della pena.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili poiché il su indicato profilo di
doglianza si limita ad enunciare in forma del tutto generica ed assertiva – pur a fronte di
un duplice, conforme e specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici di merito, sorretto
da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen. – un’obiezione priva di qualsiasi elemento di confronto critico-argomentativo con le
ragioni giustificative congruamente esposte a sostegno della valutazione dalla Corte
distrettuale partitamente espressa, per ciascuno degli imputati, in punto di dosimetria del
correlativo trattamento sanzionatorio, sostanzialmente risolvendosi nella mera
sollecitazione ad effettuare una diversa ed alternativa valutazione di merito, come tale del
tutto preclusa nella Sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al
pagamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

Nel ricorso si deducono vizi della motivazione in punto di omessa valutazione delle

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