Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18620 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18620 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Alessio Ricco, nato a Cetraro 1’8.10.1984
avverso il decreto dell’Il novembre 2011 emesso dalla Corte d’appello di
Catanzaro;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
letta la richiesta del sostituto procuratore generale, dott. Gioacchino Izzo, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo.

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe indicato la Corte d’appello di Catanzaro ha
confermato la misura della sorveglianza speciale per anni due, con l’obbligo
del versamento della cauzione, applicata dal Tribunale di Cosenza, con

2. L’avvocato Giuseppe Bruno, nell’interesse del proposto, ha presentato
ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione. In particolare, il
ricorrente assume che il decreto impugnato sia del tutto immotivato, in
quanto richiama l’informativa del Comando dei Carabinieri di Paola, senza
nessun vaglio critico e omettendo di indicare i concreti elementi indiziari per i
quali i giudici ritengono il Ricco soggetto attualmente pericoloso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso contiene come unico motivo il vizio di motivazione, non
deducibile in cassazione, in quanto l’art. 4 comma 11 della legge n. 1423 del
1956 prevede, come è noto, che avverso il decreto della corte d’appello che
applica una misura di prevenzione è ammesso il ricorso per cassazione solo
per violazione di legge, così escludendo ogni ipotesi di controllo
sull’adeguatezza e coerenza logica dell’iter giustificativo della decisione.
Peraltro, non può trovare applicazione quella giurisprudenza che nel caso
in cui la motivazione sia del tutto carente o risulti priva dei requisiti minimi di
completezza e di logicità, tanto da presentarsi come assolutamente inidonea
a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice, ritiene ricorra una
violazione di legge sub specie di motivazione apparente. Infatti, nel caso in
esame il decreto impugnato contiene una motivazione che consente appieno
la ricostruzione della ratio della decisione e il riferimento alla informativa dei
Carabinieri non rende viziato l’iter argomentativo, dal momento che si tratta
di una motivazione per relationem

che in maniera coerente e corretta

richiama un atto noto alle parti e che, inoltre, viene valutato assieme ad altri
elementi probatori.

2

provvedimento del 25 novembre 2009, nei confronti di Alessio Ricco.

La ritenuta pericolosità attuale del proposto trova una giustificazione sulla
base di una serie di episodi commessi da minorenne, per i quali è stato
denunciato per furto e per detenzione di armi, riportando una condanna per
rapina alla pena di tre anni di reclusione, nonché in relazione a fatti più
recenti, tra cui la sottoposizione a misura cautelare personale per il reato di
partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di

utilizzate a sostegno della ritenuta pericolosità del Ricco, assieme ad altri
elementi come la denuncia del febbraio 2004 per rapina e detenzione di
coltello, nonché l’episodio del 2008 di spaccio di sostanze stupefacenti.
E’ in forza di questi dati probatori che la Corte territoriale ha formulato il
giudizio di pericolosità, evidenziandone l’attualità, trattandosi di episodi che si
sono svolti nel periodo dal 2004 al 2009 (la misura di prevenzione risulta
applicata proprio nel corso del 2009).
In conclusione, deve escludersi che la motivazione del decreto impugnato
possa considerarsi “apparente”.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa
delle ammende di una somma di denaro, che si ritiene equo determinare in
euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2012

Il Consigliee j4sterisore

stupefacenti, processo non ancora definito ma le cui risultanze sono state

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