Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18620 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18620 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULLANO PASQUALE nato il 12/04/1977 a CROTONE

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso ane parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

1. Il difensore di Pullano Pasquale ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 4 aprile 2017 con la quale la Corte d’appello di Venezia
ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando in anni
due, mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa la pena irrogatagli
all’esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R.
n. 309/1990, con la conferma nel resto della decisione impugnata.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto
di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per avere la Corte
d’appello erroneamente dichiarato inammissibile per genericità il correlativo
motivo di gravame, in realtà incentrato su una serie di ragioni (la scelta del rito,
l’ammissione dell’addebito, ecc.) idonee a rivalutare in termini più favorevoli la
condotta posta in essere dall’imputato.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità del
su indicato profilo di doglianza, limitandosi a reiterare – pur a fronte di un
duplice, conforme e specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici di merito,
sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen. – deduzioni già esaminate e coerentemente disattese
dalla decisione impugnata, là dove sono state congruamente esposte, con
argomenti immuni da vizi logico-giuridici ictu ocu/i rilevabili, le ragioni
giustificative individuate a sostegno della discrezionale valutazione espressa in
punto di diniego delle invocate attenuanti (con riferimento ad una serie di indici
tratti dalla gravità dei precedenti penali carico, dall’assenza di elementi
positivamente rinvenibili nel comportamento processuale e dalla significatività e
non occasionalità della condotta delittuosa), sostanzialmente risolvendosi la su
indicata doglianza difensiva nella mera sollecitazione ad effettuare una diversa o
alternativa rivalutazione di merito, come tale del tutto preclusa dinanzi alla Sede
di legittimità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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