Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1862 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1862 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. SANGES MARIO nato il 21/03/1962;
2. VENERUSO MARZIO nato il 19/01/1963;
3. SCALA ANTONIO nato il 27/05/1966;
4.

RECA BIAGIO nato il 05/10/1953;

avverso la sentenza del 21/03/2013 del giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Benevento;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Luigi
Riello che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. RECA Biagio, VENERUSO Marzio, SANGES Mario, SCALA
Antonio hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la
sentenza pronunciata in data 21/03/2013 con la quale il giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento aveva loro applicato

1

Data Udienza: 17/12/2013

la pena concordata con il P.M. per i reati di cui agli artt. 56/628 – 648 2/4 L. 895/1967 deducendo:
1.1. violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla
mancata motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità: ricorso Sanges, Reca, Scala;

ricorso Veneruso;
1.3. omessa notifica ad uno dei difensori: ricorso Sanges

2. Le censure sono manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
3. Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.

4. Quanto alla qualificazione giuridica, questa Corte ha precisato
che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di
applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica
del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore
manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito
accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso,
escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di
motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini
di opinabilità: Cass. 44278/2007.

2

1.2. mancata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica:

Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica

Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

5. Quanto alla dedotta nullità, deve rilevarsi che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione concordata della
pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento ed al consenso ad essa prestato: ex plurimis Cass.
6383/2008 Rv. 239449; Cass. 21287/2010 Rv. 247539.

6.

In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi

inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.500,00 ciascuno.
P.Q. M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma 17/12/2013

e la pena era congrua.

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