Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18619 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18619 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMO FLODIAN N. IL 22/02/1984
KAMBERAJ LUAN N. IL 20/08/1983
METUSHI ANI N. IL 16/05/1994
METUSHI IGLI N. IL 19/01/1993
SHEHI ELTON N. IL 20/07/1990
ZEQAI ELEDI N. IL 18/04/1987
avverso la sentenza n. 5663/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 47943/2014
Considerato che:
Shehi Elton, Metuishi Ani e Metushi Iii, Zeqai Eledi, Dinno Flodian
ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano del 8/7/2014 emessa sull’accordo delle parti ai sensi dell’art.
444 c.p.pchiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) ) cod. proc. pen.; deducono la carenza e l’illogicità della motivazione in
relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonchè in relazione alla disposta espulsione

Deve al riguardo rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M. L’espulsioone è stata legittimamente disposta in
applicazione degli artt. 235 cp e 86 d.p.r. n. 309 del 1990.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata l’inammissibilità di tutte le impugnazioni.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e singolarmente al versamento della somma di C 1500,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2015

di Metushi Ani e Metushi Igli.

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