Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18619 del 23/04/2013

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18619 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 110/2009 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t/1.1.’b4

ndio duio

Data Udienza: 23/04/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con sentenza del 2.10.2012 la Corte di Appello di Campobasso – a
seguito di appello dell’imputato avverso la sentenza emessa il
18.12.2008 dal Tribunale di Campobasso – ha dichiarato n.d.p. nei
confronti di A.A. in ordine al delitto di cui all’art.110 – 348

all’odontotecnico B.B. l’esercizio abusivo della professione
di medico-odontoiatra. Accertato fino al gennaio 2005.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo:
2.1.

violazione ex art. 606 co. 1 lett.d) ed e) per mancata assunzione di
una prova decisiva con riferimento alla mancata e pur richiesta
audizione del B.B..

2.2.

mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alle doglianze
mosse in appello relative all’incriminazione del A.A. anziché del dott.
G.G. che assisteva agli interventi effettuati dal B.B., alla
diversità delle versioni rese dalla denunciante D.D., alle
contraddizioni di queste con le dichiarazioni della madre e del marito,
all’ininfluenza della testimonianza dell’isp. O.O..
3. Il ricorso è inammissibile.

4. Costituisce “jus receptum” l’orientamento secondo il quale in presenza
della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di
immediata declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen. postula che gli
elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di
esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la
valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di
constatazione che a quello di apprezzamento ( Sez. 6, Sentenza n.
48524 del 03/11/2003 Rv. 228503 Imputato: Gencarelli; S.U. n. 35490
del 28.5.2009, Tettamanti; Sez. VI n. 4855 del 2010, Damiani).
5. La Corte territoriale ha escluso la esistenza delle condizioni per
procedere a pronunzia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sulla base, al
contrario, di un compendio probatorio giustificativo della responsabilità
dell’imputato per la credibilità della p.o. – le cui dichiarazioni sono state
dettagliatamente esaminate – che non era inficiata dalle doglianze
difensive mosse in appello – che facevano leva sullo svolgimento da

c.p. per aver consentito presso il proprio studio sanitario

parte del B.B. dell’abusiva attività all’insaputa dell’imputato – in
ragione delle specifiche indicazioni rese sulla presenza dell’imputato
mentre il B.B. era abusivamente all’opera su di lei.
6. L’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione in presenza
di un univoco compendio probatorio contrario, quindi, impediva
l’integrazione probatoria sollecitata dall’imputato. D’altro canto, il
corretto contesto giustificativo fondato sul richiamato compendio rende il
riesaminare in fatto detto compendio.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
8. Il ricorrente va , inoltre, condannato a rifondere alla parte civile
D.D.  le spese dalla medesima sostenute in questo
grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile D.D. le spese dalla medesima sostenute in questo
grado,liquidate in complessivi euro 2.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 23.4.2013

secondo motivo palesemente inammissibile in quanto volto a

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