Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18619 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18619 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TALHA ANOUAR nato il 04/06/1990

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso a’le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Talha Anouar ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 9 marzo 2017 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente
riformato la decisione di primo grado, rideterminando in anni due e mesi quattro di
reclusione la pena irrogatagli all’esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, con la conferma nel resto della decisione impugnata.
Nel ricorso si deducono vizi della motivazione in punto di mancato accertamento
delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e di omessa valutazione dei

2. Il ricorso è originariamente inammissibile poiché il primo profilo di doglianza è
aspecificamente formulato e non è stato dedotto in sede di gravame, mentre il secondo
motivo si limita ad enunciare in forma del tutto generica ed assertiva – pur a fronte di un
duplice, conforme e specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici di merito, sorretto da
una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen. – deduzioni prive di qualsiasi elemento di confronto critico-argomentativo con le
ragioni giustificative congruamente esposte a sostegno della valutazione espressa in
punto di dosimetria del trattamento sanzionatorio, sostanzialmente risolvendosi nella
mera sollecitazione ad effettuare una diversa ed alternativa valutazione di merito, come
tale del tutto preclusa nella Sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
pagamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
G eta no7 Amici

n Anna Petr,tgzellis
r2,3L

criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.

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