Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18618 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18618 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMA ANGELO N. IL 23/02/1981
TALAMO CARMINE N. IL 29/11/1988
avverso la sentenza n. 1791/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di REGGIO EMILIA, del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

OSSERVA
Palma Angelo e Talamo Carmine ricorrono avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le
parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento,
deducono che il giudice avrebbe reso motivazione illogica e
contraddittoria, oltre che lacunosa, sul merito della controversia,
lamentando anche travisamento della prova e mancata assunzione di

Ciascun ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art.
581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente
infondato.Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una
delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’
essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Inoltre, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale
che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha
accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a
far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di
ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute.Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.3.2015

prova decisiva.

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