Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18615 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18615 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUAGLIETTI LUIGI N. IL 05/09/1965
avverso la sentenza n. 855/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 39596/2014
Considerato che:
Quaglietti Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona del 28/11/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Fermo sez. dist. di Sant’Elpidio al mare del 28/1/2005, previa dichiarazione di
non doversi procedere per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. perché estinto per
prescrizione, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in
anni uno di reclusione ed € 1200,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai

applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione con riguardo alla
sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione.
La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è
adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il
quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la
consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano
tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la
comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del
resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza
delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza
della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458;
sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza
impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione
del furgone risultato rubato ed il comportamento posto in essere si pongono
come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come
questa Corte ha recentemente affermato (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009,
Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718)
l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo
eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte
dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e
della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici
motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. E nel caso di
specie, la Corte territoriale ha, con motivazione esaustiva, escluso che l’imputato

sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea

potesse solo sospettare della provenienza delittuosa della merce, avendo
affermato che lo stesso, non avendo prodotto alcuna giustificazione in ordine al
lecito acquisto della merce, doveva necessariamente rappresentarsi la possibilità
che si trattasse di un mezzo rubata.
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano manifestamente infondati.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 marzo 2015

Il Consi liere estensore

7
e
Il Presi c

r /1„2

7

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA