Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18615 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18615 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRO ALESSIA nato il 08/09/1995 a ALBANIA( ALBANIA)

avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Petro Alessia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 giugno
2017 con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato quella di primo grado che, all’esito di
giudizio abbreviato, la condannava alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro
12.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di concorso nella illecita
detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta nel vano del fanale
posteriore destro di un’autovettura sulla quale si trovava assieme a Marko Lepri (separatamente giudicato
per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990), a seguito di un controllo effettuato dai

Si deducono, in ricorso, violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della
penale responsabilità sotto il profilo della mancata considerazione degli argomenti dalla difesa sviluppati
in sede di gravame, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare le motivazioni del primo Giudice
senza svolgere un autonomo ragionamento. Si lamenta, inoltre, un’erronea valutazione delle prove con
riferimento alla mancanza di riscontri documentali sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati in atti,
laddove la condotta dell’imputata, in ragione della sola sua presenza in auto e delle modalità di custodia
della droga, avrebbe dovuto correttamente ricondursi alla fattispecie della connivenza non punibile e non
a quella concorsuale.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità dei motivi, limitandosi
genericamente a prospettare – pur a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici
di merito, sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. perì. – deduzioni
difensive risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa, o alternativa, e come tale non consentita,
rivalutazione in sede di legittimità di questioni già congruamente affrontate ed esaustivamente disattese
in punto di fatto dai Giudici di merito, là dove essi hanno concordemente posto in rilievo non solo la totale
inattendibilità per assenza di riscontri della versione difensiva dall’imputata offerta, ma anche l’univocità
e convergenza dei numerosi elementi di prova a carico (dalla ammissione del coimputato circa il fatto di
essere l’autore del trasporto per conto di terzi alla predisposizione di due telefoni cellulari – custoditi nella
borsetta della Petro – atta ad impedire un’effettiva ricerca di contatti con le forze dell’ordine; dall’assenza
di qualsiasi valida giustificazione della loro compresenza in Italia nelle correlative circostanze spaziotemporali, sino all’orario quasi notturno del controllo ed alle modalità di confezionamento dei panetti con
impresse le sigle dei destinatari, ecc.), sia globalmente che analiticamente vagliati già nella decisione di
prime cure, siccome logicamente ritenuti dimostrativi del pieno coinvolgimento a titolo concorsuale nella
agevolazione delle possibilità di realizzazione della condotta diretta all’acquisizione ed al trasporto del
„rilevante quantitativo di droga oggetto del tema d’accusa.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

J

1

Carabinieri di Sesto San Giovanni in data 15 ottobre 2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

“ibIlMtbeb,

nna Petruzzell s

Gaetano De Amicis

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