Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18613 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18613 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH RITA nato il 15/07/1985 a FOLIGNO

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rita Hudorovich ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8
novembre 2016 con la quale la Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che
la condannava alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 385, comma 3, cod. peri.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della invocata causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono diversi da quelli consentiti, limitandosi a riproporre

apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- deduzioni difensive risolventisi nella mera sollecitazione ad una
diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione dei presupposti di configurabilità della su
indicata causa di esclusione della punibilità: presupposti la cui ricorrenza nel caso di specie, di contro, è
stata dalla Corte d’appello congruamente esclusa sulla base di puntuali, e dalla ricorrente non confutate,
argomentazioni legate sia alla particolare intensità del dolo che ha connotato le complessive modalità di
realizzazione della condotta, sia all’immotivato allontanamento dall’abitazione ove si trovava ristretta agli
arresti domiciliari, tenuto conto del dirimente rilievo per cui l’imputata ben avrebbe potuto richiedere, se
effettivamente versante in uno stato di bisogno, richiedere l’autorizzazione al Giudice competente al fine
di assentarsi e dal luogo ove trovavasi detenuta e procurarsi in tal modo i beni asseritamente prospettati
come indispensabili.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così decisoll febbraio 2018

– pur a fronte di uno specifico apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto da una motivazione non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA