Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18612 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18612 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERU GABRIEL IONEL N. IL 09/09/1978
VASILE PETRONELA FLORENTINA N. IL 30/06/1989
VASILE SLAVIZA N. IL 28/10/1981
avverso la sentenza n. 12515/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 40763/2014
Considerato che:
Feru Gabriel Ionel, Vasile Petronella Fiorentina e Vasile Slaviza ricorrono
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14/7/2014, con la quale,
sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei loro
confronti la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa il
primo ed alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed €400,00 di multa il le
altre per i reati loro ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,

motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonchè la violazione dell’art.
525 comma 2 cpp.
Deve al riguardo rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M. Quanto alla violazione dell’art. 525 comma 2 il ricorso non
è autosufficiente, facendosi riferimento ad atti che si aveva l’onere di allegare o
trascrivere.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e singolarmente al versamento della somma di € 1500,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2015

comma 1, lett. b) ed e) ) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della

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