Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18611 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18611 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
HAMMAMI MOHAMED nato il 01/05/1979
KOUKI MOHAMED ALI’ nato il 12/06/1988
FERCHICHI YASSINE nato il 04/11/1985

avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono inammissibili perché i motivi sono diversi da quelli consentiti, risolvendosi
nella mera sollecitazione ad una diversa, o alternativa, e come tale non consentita,
rivisitazione dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di
merito – quello, cioè, inerente alla modulazione dell’entità del trattamento sanzionatorio ed alla
concessione o meno delle attenuanti generiche – che nel caso di specie, di contro, è stato
congruamente giustificato sulla base della condivisa valutazione già espressa nella confermata
decisione di primo grado, ove si faceva chiaramente riferimento, in sede di dosimetria del
trattamento sanzionatorio, alla reiterazione – per l’Hammami Mohamed – degli episodi in
contestazione (pur complessivamente ritenuti non gravi) e – per tutti gli imputati – all’assenza
di elementi specificamente valutabili in senso positivo al fine qui considerato (tenuto conto
delle implicazioni sottese alla, necessariamente autonoma e distinta, valutazione
congiuntamente operata in merito alla qualificazione del fatto come di lieve entità):
valutazioni, queste, del tutto immuni dalla tipologia di vizi propriamente deducibili nella Sede
di legittimità, tenuto altresì conto del fatto che il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi
o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen.,
disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,
n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il
solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
270986).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la

d’onda n na dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore
‘della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

1. Con separati atti di impugnazione il difensore di Hammami Mohamed, Kouki Mohamed
Alì e Ferchichi Yassine ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 ottobre
2016 con la quale la Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che li
condannava, rispettivamente, alle pene di mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa
(il primo) e mesi sette di reclusione ed euro 1.100,00 di multa (il secondo ed il terzo), per reati
– fra loro unificati dal nesso della continuazione per il solo Hammami Mohamed – di cessione di
sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990,
così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 73, comma 1, cit.
Nei ricorsi si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla
mancata concessione delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla incensuratezza
ed alla giovane età dell’imputato al momento del fatto.

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