Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18610 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18610 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
XHILAGA SOKOL nato il 13/01/1982

avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Xhilaga Sokol ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16
settembre 2016 con la quale la Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di condanna di
primo grado, che all’esito di giudizio abbreviato lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed euro
20.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis del d.P.R. n. 309/1990, per l’illecita
detenzione di un quantitativo di cocaina idonea al confezionamento di 10.127 dosi singole.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di incongrua determinazione

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono diversi da quelli consentiti, genericamente
riproponendo – pur a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito,
sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà
-che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quello del Giudice d’appello,
peraltro, in dimostrata rivalutazione autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio una serie di deduzioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa, o alternativa, rivalutazione dei
presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, quello, cioè, inerente
alla determinazione della entità della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche: potere che, nel
caso di specie, è stato congruamente ed esaustivamente giustificato sulla base di puntuali – e dal
ricorrente neanche prese in esame – argomentazioni incentrate sulla gravità del fatto e sulla pericolosità
legata ai diversi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, rendendosi, come tale, del tutto immune
dai vizi propriamente deducibili in questa Sede.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA