Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18608 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18608 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DJOBBI SABER nato il 20/07/1989

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Djobbi Saber ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
14 marzo 2017 con la quale la Corte d’appello di Perugia ha parzialmente riformato la
decisione di primo grado, escludendo la contestata reiterazione della recidiva e riducendo ad
anni uno e mesi due di reclusione la pena detentiva irrogatagli, all’esito di giudizio abbreviato,
per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di mancato

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono diversi da quelli consentiti, riproponendo
– pur a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto
da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà
che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quello del Giudice
d’appello, peraltro, in dimostrata rivalutazione autonoma di tutti gli aspetti afferenti al
frattamento sanzionatorio – una serie di deduzioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del
Giudice di merito, quello, cioè, inerente alla determinazione della entità della pena ed alla
concessione delle attenuanti generiche: potere che, nel caso di specie, è stato congruamente
ed esaustivamente giustificato sulla base di puntuali – e dal ricorrente neanche prese in esame
– argomentazioni incentrate sulla gravità dei fatti complessivamente valutati e sul rilievo
legato alla loro commissione in pendenza di una misura cautelare non custodiale al ricorrente
applicata per altra causa, rendendosi, come tale, del tutto immune dai vizi propriamente
deducibili in questa Sede.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.

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