Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18605 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18605 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WU WENJUN N. IL 24/03/1983
avverso la sentenza n. 1724/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 34998/2014

Considerato che:
Wu Wenjun ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 30/1/2014 che, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della Spiezia del 7/1/2010, concesse le attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, riduceva la pena inflitta ad anni due
e mesi otto di reclusione ed C 4000,00 di multa per ii reati ascritti, chiedendone l’annullamento

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti ed alla qualificazione giuridica degli stessi con
particolare riferimento all’elemento soggettivo.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2015

C si liere estensore

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione.

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