Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18605 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18605 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIT LAMKADEM ABDEL ILAH nato il 01/01/1977

avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e diversi da
quelli consentiti, prospettando – pur a fronte di uno specifico apprezzamento dei Giudici di
merito, sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. una serie di deduzioni prive di base normativa e sostanzialmente risolventisi nella mera
sollecitazione ad una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione dei
presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, quello,
cioè, inerente alla determinazione della entità della pena ed alla concessione delle attenuanti
generiche: potere che, nel caso di specie, è stato congruamente ed esaustivamente giustificato
sulla base di corrette argomentazioni incentrate sulla equità della pena base rideterminata (da
anni tre ad anni due di reclusione) in relazione alle ristrette fasce edittali dal legislatore
previste per la riqualificata – già in primo grado – fattispecie di reato in esame e sul rilievo
legato ai conseguenti abbattimenti poi operati in ragione delle attenuanti generiche e della
scelta del rito, rendendosi, come tale, del tutto immune dalla specifica tipologia dei vizi
propriamente deducibili in questa Sede.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’1 febbraio 2018

,

1. Il difensore di Ait Lamkadem Abdel Ilah ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 7 aprile 2017 con la quale la Corte d’appello di Salerno ha parzialmente riformato
la decisione di primo grado, rideterminando in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro
1.200,00 di multa la pena irrogatagli, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la conferma nel resto della impugnata pronuncia.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di
proporzionalità della pena base individuata dai Giudici di merito, che in conseguenza del
mutato quadro normativo legato alla su indicata fattispecie di reato avrebbe dovuto essere
ridotta nella misura di anni due di reclusione, ossia di 1/3 rispetto all’originaria sanzione, per
poi provvedere, quindi, agli ulteriori abbattimenti in ragione della minore gravità del delitto,
delle attenuanti generiche e della scelta del rito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA